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                                             ASSOCIAZIONE NAZIONALE  PARACADUTISTI D’ITALIA

        

                                                                                                                    R E G O L A M E N T O   

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In  attuazione dello Statuto recante le modifiche apportate dall’Assemblea Nazionale del 16-17 aprile 2011 di cui all’atto pubblico (rep.153306, racc. 13385) a rogito della dott.ssa Barbara Ciacci, notaio in Rimini, approvate dal prefetto di Roma ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 come da notifica n. 34127/1188/2012 Area IV - URPG in data 19 luglio 2012 a firma del dirigente dott.ssa S. Bellucci.        

Approvato dal Consiglio Nazionale il 4 aprile 2014     

 

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TITOLO  I DISPOSIZIONI GENERALI 

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Art. 1 Oggetto del regolamento 

1. Il presente Regolamento, denominato d’ora in poi Regolamento, definisce le norme organizzative e di funzionamento per l’attuazione dello Statuto dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, denominata d’ora in poi Associazione, come modificato  dall’Assemblea Nazionale del 16-17 aprile 2011, denominato d’ora in poi Statuto, tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamentari dell’ordinamento giuridico generale che riguardano le Associazioni. 

 

2. Le disposizioni regolamentari sono informate al principio della rappresentanza dei soci ed ai criteri della trasparenza, della pubblicità e della tutela dei dati personali. 

 

Art. 2 Riferimenti normativi 

1. Lo Statuto ed il Regolamento si conformano alle leggi ed ai principi generali dell’ordinamento della Repubblica, che costituiscono la chiave interpretativa delle relative disposizioni. 

 

2. Le disposizioni del Regolamento, oltre che dallo Statuto, traggono specifica legittimazione: a) dall’articolo 18 della Costituzione italiana; b) dal Libro Primo Titolo II del Codice Civile – Delle persone giuridiche; c) dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale; d) dal Testo Unico delle Imposte sui redditi; e) dalle prassi organizzative e funzionali generalmente riconosciute. 

 

Art. 3 Natura giuridica 

1. La personalità giuridica dell’Associazione è riconosciuta con D.P.R. 620 del 10 febbraio 1956.

 

2. Gli scopi indicati dall’art. 2 dello Statuto e le modalità per il loro conseguimento indicate nel comma 2 dello stesso articolo identificano l’Associazione come “Ente non commerciale” (ex art. 73, comma 1, lett. c) D.P.R. 917/86) di promozione sociale, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, costituita al fine di svolgere attività sociale a favore degli associati senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della loro libertà e dignità. 

 

Art. 4 Struttura organizzativa dell’Associazione 

1. La Sezione dislocata sul territorio è l’entità associativa di base dell’Associazione.     

La qualità di socio si consegue con l’iscrizione ad una Sezione. Nel caso di chiusura della Sezione, i soci regolarmente iscritti non perdono la qualità acquisita, potendo avvalersi della facoltà di transitare in altra Sezione a loro scelta.    

La Sezione ha piena autonomia patrimoniale ed amministrativa e proprie norme interne che non possono contrastare con lo Statuto e con il Regolamento.      L’Assemblea di Sezione formata dai soci elegge il Presidente di Sezione, il Consiglio Direttivo di Sezione ed il Sindaco Revisore di Sezione.      Il funzionamento della Sezione rispecchia l’osservanza delle norme recate dall’art. 148, c. 8, lett. c)  - effettività del rapporto associativo e diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione - e lett. e) -

eleggibilità libera degli organi amministrativi e principio del voto singolo di cui all’art. 2538, c. 2 del Codice Civile - del Testo Unico sulle Imposte sui redditi.  

 

2. Il Presidente eletto della Sezione rappresenta la volontà dei soci della propria Sezione nella Consulta del Gruppo Regionale cui appartiene la Sezione e nell’Assemblea Nazionale, che sono gli organi collegiali rappresentativi dell’Associazione. 

 

3. Gli organi collegiali rappresentativi eleggono gli organi che assicurano il coordinamento generale ed il sistema delle garanzie dell’Associazione.      Sono eletti dalla Consulta di Gruppo Regionale: il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, il Proboviro e il Garante Nazionale di Gruppo Regionale. Sono eletti dall’Assemblea Nazionale: il Presidente Nazionale, congiuntamente alla sua compagine composta dal Vice Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dal Segretario Tecnico, dal Segretario Amministrativo, nazionali; il Collegio nazionale dei sindaci revisori. Il candidato alla Presidenza Nazionale e la sua compagine possono far parte di una sola lista. 

 

4. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Tecnico, il Segretario Amministrativo ed i Consiglieri Nazionali dei Gruppi Regionali, congiuntamente al rappresentante in servizio delle Aviotruppe nominato dal Comando della Brigata Paracadutisti “Folgore”, compongono il Consiglio Nazionale, che è l’organo collegiale di indirizzo e di coordinamento dell’Associazione per la realizzazione delle linee programmatiche deliberate dall’Assemblea Nazionale. 

 

5. Il Presidente Nazionale è, a livello nazionale, l’amministratore ed il rappresentante legale dell’Associazione. 

 

6. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Tecnico ed il Segretario Amministrativo nazionali, compongono la Giunta Esecutiva Nazionale.     

La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo collegiale preposto all’attuazione degli indirizzi generali e dei provvedimenti deliberati dal Consiglio Nazionale.       Le decisioni della Giunta Esecutiva Nazionale sono attuate dal Presidente Nazionale coadiuvato dal Segretario Generale, dal Segretario Tecnico e dal Segretario Amministrativo, nazionali, ciascuno dei quali ha anche competenze proprie ed un proprio ufficio.     

​Gli uffici del Segretario Generale, del Segretario Tecnico e del Segretario Amministrativo, nazionali, costituiscono la Presidenza Nazionale.     

Il funzionamento degli uffici della Presidenza Nazionale è coordinato dal Segretario Generale nazionale. 

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7. Sono strutture operative specifiche per il perseguimento degli scopi statutari: 1. le scuole di paracadutismo, costituite presso le Sezioni; 2. il centro sportivo dell’Associazione. 

 

8. Sono organi di coordinamento, di consulenza, di conoscenza  e di studio a livello nazionale: a) la Commissione Tecnica Nazionale; b) l’Ufficio Brevetti Esteri di Paracadutismo; c) l’Ufficio Stampa e Propaganda; d) la Consulta dei Direttori delle Scuole di Paracadutismo; e) le eventuali commissioni nominate “ad hoc” dagli organi preposti, con atto di nomina ratificato comunque dal Consiglio Nazionale. 

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Art. 5 Risorse finanziarie

1. L’Assemblea di Sezione determina la quota associativa annuale dei propri iscritti.     

La quota associativa non può essere inferiore all’importo di cui al comma 2 del presente articolo.

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2. L’Assemblea Nazionale determina l’importo che i soci delle Sezioni devono versare annualmente “pro-capite” per le spese di funzionamento nazionale.  

 

3. Ai sensi dell’art. 4, c.1, lett. f) della legge 7 dicembre 2000, n. 383 i soci versano al prezzo di costo il corrispettivo dei servizi istituzionali individualmente fruiti.  Il costo comprende un’aliquota da versare alla Presidenza Nazionale per le spese di coordinamento generale. 

 

4. I contributi, le sovvenzioni e le oblazioni non possono essere destinati ad attività diverse dal perseguimento degli scopi indicati dallo Statuto. 

 

Art. 6 Forme organizzative particolari 

1. Per il perseguimento di specifici scopi istituzionali, l’Associazione può costituire nel proprio ambito organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’Associazione può aderire alle entità nazionali ed internazionali che favoriscono le sue attività.  A livello nazionale, tali forme organizzative particolari potranno essere realizzate su delibera del Consiglio Nazionale ratificata dall’Assemblea Nazionale. 

 

TITOLO  II SOCI,  CARICHE  E  INCARICHI

 

CAPO II  SOCI  (Artt. da 7 a 15 dello Statuto) 

 

Art. 7 Soci “ad honorem” e benemeriti  (Artt. 8 e 9 dello Statuto) 

Le proposte di nomina di soci “ad honorem” e benemeriti da parte del Consiglio Direttivo di Sezione sono motivate e documentate.  Le nomine d’iniziativa della Giunta Esecutiva Nazionale sono precedute da un’istruttoria recante le motivazioni, la documentazione e l’atto di accettazione del Consiglio Direttivo della Sezione o delle Sezioni che dovranno iscrivere i soci.  La nomina a socio “ad honorem” e benemerito non modifica la categoria statutaria d’origine del socio. 

 

Art. 8 Iscrizione dei soci ordinari, aggregati e simpatizzanti (Art. 10 dello Statuto) 

 

1. Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo della Sezione.  La Presidenza Nazionale si riserva di verificare se il socio ha le qualità di cui all’art. 11 dello Statuto. Le delibere di rifiuto devono essere motivate. 

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2. In caso di rifiuto, la delibera viene notificata all’interessato con lettera a firma del Presidente di Sezione entro quindici giorni dalla data della deliberazione.  Il respinto ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso viene inviato al Segretario Generale che lo iscrive nell’ordine del giorno della riunione più prossima. 

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3. Le Sezioni conservano la documentazione personale del socio di stretto interesse dell’Associazione osservando le vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali. 

 

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Art. 9 Precedenti penali e appartenenza all’Associazione  (Art. 11, c. 1 dello Statuto) 

1. Ai sensi dell’art. 11 delle preleggi del Codice Civile e dell’art. 25, c. 2 della Costituzione, le norme di cui al comma 1 dell’articolo 11 dello Statuto non si applicano ai soci già iscritti all’Associazione prima dell’entrata in vigore dello Statuto. 

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2. Non costituiscono in ogni modo elemento ostativo alla qualità di socio i precedenti penali definiti con l’irrogazione della sola pena pecuniaria ovvero con pena sostituita con sanzione pecuniaria ex art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689.  

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Art. 10 Trasferimento di Sezione 

1. Il socio ha facoltà di chiedere il trasferimento ad altra Sezione presentando istanza al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza. Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza trasmette l’istanza alla nuova Sezione, corredata da specifica relazione e dalla sua documentazione personale. 

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2. Il socio non in regola con il tesseramento o soggetto a procedimento disciplinare non può avanzare domanda di trasferimento.

 

Art. 11 Diritti elettorali attivi (Art. 13 dello Statuto) 

1. Il voto spetta ai soci maggiorenni delle categorie: “ordinario” e “aggregato”. 

 

2. Quando l’Assemblea si svolge nel primo semestre dell’anno, hanno diritto di intervento o di voto alle assemblee i soci che sono in possesso della tessera sociale ed hanno pagato la quota sociale per tutto l’esercizio precedente. Quando l’Assemblea si svolge nel secondo semestre dell’anno i soci devono aver pagato il tesseramento per l’anno in corso.  Per l’attribuzione  dei voti si prendono in esame i soci che risultano iscritti alla data di invio della lettera di convocazione dell’Assemblea.

 

Art. 12 Diritti elettorali passivi (Art. 15 dello Statuto) 

1. Ai sensi dell’art. 2382 del Codice Civile, non possono presentarsi candidati i soci interdetti, inabilitati, falliti, o condannati ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il sopravvenire di tali situazioni comporta la cessazione dalla carica dell’eletto per decadenza del mandato. 

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 2. I soci che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all’art. 70, c. 1, dello Statuto non possono essere eletti a nessuna carica sociale per un periodo di: - due anni in caso di censura solenne (lett. c) - tre anni in caso di sospensione (lett. d ed e)     decorrenti dal giorno successivo a quello della cessazione degli effetti della sanzione.  

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Art. 13 Perdita della qualità di socio (Art. 14 dello Statuto) 

1. La perdita della qualità di socio ai sensi dell’art. 14 dello Statuto fa cessare il rapporto associativo

​tra iscritto e associazione, in ogni suo effetto e conseguenza. È fatta salva la responsabilità del socio per atti o fatti precedenti alla perdita della qualità di socio. 

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2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

 

3. Le dimissioni non fermano il procedimento disciplinare a carico del socio dimissionario.

 

4. Il socio moroso perde la qualità di socio dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del mancato pagamento della quota sociale.

 

5. Il socio espulso perde la sua qualità di socio dal momento dell’avvenuta notifica del provvedimento. Il provvedimento di espulsione viene reso noto a tutti i soci dell’associazione mediante i mezzi informativi dell’Associazione. 

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6.  La qualità di socio si perde anche quando vengono a mancare i requisiti soggettivi previsti per l’iscrizione dell’art. 11 dello Statuto. 6  7. Il socio che presenta le dimissioni non può riscriversi all’ANPd’I per tre anni dalla data delle dimissioni e non può assumere cariche e/o incarichi per tre anni dalla data di reiscrizione.   

 

 

CAPO  II CARICHE E INCARICHI (Art. 5 dello Statuto) 

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Art. 14 Cariche sociali (Art. 5 dello Statuto) 

1. Le cariche sociali sono ricoperte per mandato elettorale triennale conferito dalle Assemblee elettive. Le elezioni per il rinnovo delle cariche di Sezione, compresi i titolari di cariche sociali eletti in seguito alla costituzione di nuove Sezioni o al termine del commissariamento, si svolgono nell’anno successivo a quello in cui vengono effettuate le elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali. I titolari delle cariche eletti in sostituzione dei titolari cessati per cause diverse dalla scadenza del mandato restano in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore. Le candidature alle cariche sociali nazionali sono regolate dall’allegato A) annesso al presente Regolamento di cui è parte integrante. 

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2. La responsabilità del titolare di carica sociale cessa con il passaggio di consegne al nuovo eletto. Le consegne sono effettuate per iscritto. La firma del subentrante vale come accettazione. Eventuali riserve debbono essere sciolte entro trenta giorni.

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3. Oltre che per scadenza del mandato elettorale e per perdita della qualità di socio, il titolare cessa dalla carica: a) per dimissioni; b) perché colpito da sanzioni disciplinari che impediscono l’esercizio del mandato; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea di Sezione e dell’Assemblea Nazionale, quando fa parte dell’organo collegiale responsabile del citato documento; d) per sopravvenienza della causa di ineleggibilità di cui all’art. 11 dello Statuto.  Le cessazioni di cui alla precedente lett. b) sono ratificate dall’Assemblea che ha eletto il titolare.

 

4. Le dimissioni dalle cariche sono presentate per iscritto e sono da ritenere in ogni caso irrevocabili.  Nelle more dell’elezione del sostituto, il Presidente dell’organo di cui il dimissionario fa parte nomina un titolare temporaneo “ad interim”. 

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5. Le dimissioni del Presidente Nazionale sono presentate al Consiglio Nazionale e determinano la decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. Il Presidente Nazionale dimissionario, la Giunta Esecutiva Nazionale e il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, decaduti, restano in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e fino alla convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva; da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazioni delle dimissioni del Presidente Nazionale. 

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6. Le dimissioni del Presidente di Sezione sono presentate al Consiglio Direttivo di Sezione.  Chi ha rassegnato le dimissioni da una carica sociale non può ricandidarsi alla stessa carica prima di due anni dalla data di accettazione delle dimissioni, salvo i casi in cui le dimissioni si rendano necessarie per incompatibilità ai sensi del successivo art. 19 del Regolamento. 

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Art. 15 Incarichi sociali (Art. 5 dello Statuto) 

1. Gli incarichi sociali sono conferiti per nomina da parte degli organi sociali che ne hanno facoltà.  La responsabilità del titolare cessa con il passaggio di consegne al nuovo titolare da far risultare per iscritto. Eventuali riserve debbono essere sciolte entro trenta giorni.  Non possono essere conferiti incarichi ai soci mancanti dei diritti elettorali passivi di cui all’art. 12 del Regolamento.

 

2. Tutti gli incarichi sociali decadono col rinnovo delle cariche sociali.  Il titolare cessa dall’incarico anche per le cause di cui all’art. 14, c. 3, lett. a), b) e d) del Regolamento.  Inoltre il titolare d’incarico è soggetto alla revoca del mandato, per gravi motivi da specificare nella motivazione dell’atto di revoca. 

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3. Le dimissioni sono presentate per iscritto e motivate all’organo che ha provveduto alla nomina. 

 

4. I soci che siano incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui all’art. 70, c. 1, dello Statuto non possono ricoprire nessun incarico sociale per un periodo di: - due anni in caso di censura solenne (lett. c) - tre anni in caso di sospensione (lett. d ed e)  decorrenti dal giorno successivo a quello della cessazione degli effetti della sanzione 

Art. 16 Perdita della qualità di socio, morte o impedimento del titolare 

1. Le cariche vacanti per perdita della qualità di socio ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e dell’art. 13 del Regolamento e per morte od impedimento del titolare sono temporaneamente ricoperte “ad interim” dal sostituto designato dallo Statuto o, in mancanza, da persona, in possesso dei diritti elettorali passivi per ricoprire la carica, competente e di fiducia nominata dal Presidente dell’organo collegiale in cui è vacante la carica. 

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2. Gli incarichi vacanti per morte o impedimento del titolare sono temporaneamente assolti “in sede  vacante” da un sostituto nominato dal Presidente dell’organo collegiale competente al conferimento dell’incarico. 

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Art. 17 Compensi 

1. Le cariche sociali e gli incarichi sono ricoperti a titolo gratuito. Sono consentiti rimborsi di spese e indennità di rappresentanza, la cui misura massima è stabilita dal Consiglio Direttivo della Sezione per le cariche locali e dal Consiglio Nazionale per le cariche nazionali.

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 2. Gli organi di cui al precedente comma 1 possono autorizzare, ai sensi dell’art. 148, c. 3, del TUIR, corrispettivi specifici ai titolari di incarichi per prestazioni connesse direttamente con lo svolgimento delle attività istituzionali nonché giusti compensi ai soci per gli stessi motivi. 

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Art. 18 Presidenti Onorari (Artt. 19 e 32 dello Statuto) 

1. Ai sensi dell’art. 19, c. 1, e dell’art. 32 dello Statuto, l’Assemblea di Sezione e l’Assemblea Nazionale hanno facoltà di eleggere rispettivamente un Presidente Onorario di Sezione ed un Presidente Onorario Nazionale.  L’argomento non può essere presentato all’Assemblea con mozione d’ordine. 

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2. Il Presidente Onorario deve essere iscritto soltanto alla Sezione che lo ha nominato. 

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3. La nomina a Presidente Onorario è a vita. Il Presidente Onorario cessa dalla carica quando perde la qualità di socio e per i motivi di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del Regolamento 

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Art. 19 Incompatibilità ed altri vincoli 

1. Sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico: a) il Presidente Nazionale (in re ipsa); b) i membri del Collegio dei Garanti (in re ipsa); c) i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri (art. 51 dello Statuto); d) il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori (art. 48 dello Statuto); e) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale (art. 45 dello Statuto). f) La carica di Sindaco Revisore di Sezione non è cumulabile con le altre cariche nazionali e di Sezione. 

 

TITOLO  III LA  SEZIONE  E  IL  GRUPPO  REGIONALE 

CAPO  I LA  SEZIONE  (Artt. da  17 a 26  dello Statuto) 

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Art. 20 Costituzione (Art. 17 dello Statuto) 

1. Se la nuova Sezione si costituisce in una Provincia dove già esiste una Sezione, i promotori devono chiederne il parere, che non è vincolante e che viene espresso sentita l’Assemblea di Sezione.  Nel caso si proceda alla costituzione della Sezione nonostante il parere negativo della preesistente Sezione, l’atto formale di costituzione deve farne menzione indicando i motivi della decisione. 

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2. L’atto formale di costituzione della Sezione deve essere compatibile con lo Statuto ed il Regolamento ed è sottoscritto dai soci promotori alla presenza del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale cui appartiene la Sezione, che controfirma l’atto.  Il Consigliere Nazionale invia l’atto al Presidente Nazionale perché lo sottoponga alla ratifica del Consiglio Nazionale nella riunione più prossima.  Dopo la ratifica e il tesseramento dei soci promotori, il Consigliere Nazionale convoca in Assemblea di Sezione gli stessi per l’elezione delle cariche sociali della nuova Sezione.  

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3. La mancata ratifica da parte del Consiglio Nazionale deve essere motivata. I promotori possono reiterare la richiesta di ratifica o con contro-deduzioni o dopo aver ottemperato ai rilievi. 

 

Art. 21 La Sezione

1. La Sezione deve essere ubicata (a qualsiasi titolo) in locali idonei allo svolgimento e per il perseguimento dei fini associativi, così come descritti all’art. 2 dello Statuto. 

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2. Le Sezioni devono adeguarsi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia civilistica e fiscale, come meglio specificato al successivo art. 59. 

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Art. 22  Assemblea di Sezione (Art. 19 dello Statuto) 

1. Ai sensi dell’art. 20, c. 2, del Codice Civile, l’Assemblea deve essere convocata anche quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un decimo dei soci della Sezione aventi diritto di voto. 

​

2. L’Assemblea è convocata con avviso scritto che deve pervenire almeno venti giorni prima della data della riunione ai soci, al Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale ed alla Presidenza Nazionale, recante gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l’ora di prima ed, eventualmente, seconda convocazione.  L’intervallo fra la prima e la seconda convocazione deve essere di almeno 24 ore. 

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3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio di eguale status. In tal caso il socio rappresentato deve rilasciare specifico atto di delega.  È consentito il rilascio di una sola delega, che va presentata dal delegato al Segretario della Sezione prima dell’inizio dell’Assemblea. 

​

4. Il Presidente di Sezione ed il Segretario di Sezione verificano congiuntamente la validità della costituzione dell’Assemblea.  Il Presidente di Sezione presiede l’Assemblea fino all’elezione del Presidente dell’Assemblea.  Le eventuali contestazioni vengono rappresentate al Presidente dell’Assemblea subito dopo il suo insediamento. 

​

5. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario ed almeno due scrutatori, ha facoltà di nominare fino a quattro questori, ordina l’espulsione dalla riunione dei presenti che turbano in qualunque modo lo svolgimento dei lavori, ordina la cancellazione dagli atti delle espressioni offensive e sconvenienti, scioglie l’Assemblea dopo aver verificato l’impossibilità di svolgere normalmente e decorosamente i lavori.

 

6. Il Presidente dell’Assemblea apre i lavori con la lettura dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno e dei relativi relatori.  Prima della discussione di ciascun argomento, i soci possono presentare mozioni d’ordine sull’argomento stesso. In tal caso il Presidente dell’Assemblea dà la parola al presentatore, consente la discussione e sottopone a votazione la mozione, che, se approvata, condiziona il successivo svolgimento dell’argomento. 

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7. Su ogni argomento all’ordine del giorno, approvato ai sensi del precedente comma 6, il Presidente dell’Assemblea dà la parola al relatore, fa l’elenco dei soci che al termine della relazione chiedono di intervenire stabilendo l’ordine di precedenza e la durata degli interventi, riassume la discussione in una mozione o in mozioni alternative e le sottopone a votazione.  Su ogni argomento il socio ha diritto ad un solo intervento, che deve riferirsi strettamente all’argomento in discussione. Il socio può comunque chiedere in ogni momento la parola per fatto personale, se desidera replicare ad interventi, atti o mozioni che lo abbiano personalmente chiamato in causa. L’intervento per fatto personale ha la precedenza.

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8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvi i casi di cui al successivo comma 11.  Le votazioni vengono effettuate con voto palese, tranne quelle per l’elezione delle cariche sociali che avvengono a scrutinio segreto mediante apposita scheda.  Le candidature alle cariche sociali della Sezione devono essere presentate al Presidente di Sezione entro e non oltre cinque giorni prima della prima convocazione dell’Assemblea. Il Presidente ed il Segretario della Sezione verificano la validità delle candidature ai sensi dell’art. 12 del Regolamento.  In caso di mancanza di candidature alla carica di Presidente di Sezione entro i termini qui sopra stabiliti, verrà avviato l’iter per il commissariamento della Sezione. La scheda per l’elezione delle cariche sociali è una lista aperta, sulla quale l’elettore trascrive il nominativo del candidato che intende eleggere. Nel caso di elezione di membri di organi collegiali, l’elettore trascrive tanti nominativi quanti sono i membri da eleggere, con l’indicazione del Presidente dell’organo laddove previsto. La scheda di votazione per essere valida deve recare il timbro della Sezione ed il visto di due scrutatori. La scheda viene distribuita per appello nominale e viene depositata, sempre per appello nominale, in apposita urna.  La competenza esclusiva per l’assegnazione dei voti ai candidati è congiuntamente del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori.  L’annullamento di una scheda di votazione deve essere motivato e verbalizzato.  Il computo dei voti e delle relative maggioranze è fatto dagli scrutatori mediante l’uso di appositi moduli.  Sono eletti alle rispettive cariche i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.  La proclamazione degli eletti con i relativi voti è di competenza del Presidente di Assemblea.  

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9. Per ogni Assemblea, a cura del Segretario d’Assemblea, è redatto apposito verbale, da cui risultano il numero dei soci iscritti alla Sezione, il numero dei soci presenti, le mozioni d’ordine e l’ordine del giorno approvato; in riassunto, le discussioni e gli interventi; per esteso, le mozioni conclusive e le votazioni.  Il verbale, cui sono allegati tutti gli atti e i documenti relativi alla seduta di Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario di Assemblea; viene trascritto sul libro dei verbali d’Assemblea, tenuto a cura del Segretario di Sezione.  Il libro dei verbali è numerato e vidimato in ogni pagina dal Presidente di Sezione che annota sul frontespizio il numero di pagine di cui è composto. 

​

10. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono portate a conoscenza dei soci mediante comunicazioni da affiggersi nell’albo sociale o con altro mezzo idoneo.  Il Segretario di Sezione, fatta salva la tutela della riservatezza dei dati personali, rilascia l’estratto in copia dei verbali di Assemblea ai soci della Sezione che ne fanno richiesta scritta dimostrando il loro interesse personale al documento. 

​

11. Ai sensi degli articoli 21 “deliberazioni dell’Assemblea” e 23 “annullamento e sospensione delle deliberazioni” del codice civile, l’articolo 19 dello Statuto è così integrato.  a) In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.  b) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto (art. 21, c. 1 del Codice Civile).  c) Per deliberare lo scioglimento della Sezione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, c. 3 del Codice Civile).  d) Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla Legge, allo Statuto, al Regolamento possono essere annullate dalla Magistratura ordinaria su istanza degli organi della Sezione, di Gruppo Regionale e nazionali, di qualunque socio della Sezione o dal Pubblico Ministero (art. 23, c. 1, del Codice Civile). 

 

Art. 23 Il Presidente di Sezione (Art. 20 dello Statuto) 

1. Il Presidente di Sezione risponde al Consiglio Direttivo di Sezione e all’Assemblea di Sezione per l’attuazione delle rispettive delibere.  Se il Consiglio Direttivo ritiene che le sue delibere non abbiano avuto, del tutto o in parte, attuazione sottopone il caso con proprie motivate proposte alla Giunta Esecutiva Nazionale. 

​

2. Il Presidente di Sezione risponde alla Presidenza Nazionale per gli adempimenti previsti da norme e direttive di carattere generale o singolarmente indirizzate alla Sezione.  Gli accertati inadempimenti sono sottoposti dai responsabili dei singoli uffici della Presidenza Nazionale secondo materia o dal Presidente Nazionale alla Giunta Esecutiva Nazionale che sottopone il caso al Consiglio Nazionale con proprie motivate proposte. 

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3. Il deposito della firma del Presidente di Sezione presso l’ufficio del Segretario Generale della presidenza nazionale deve essere effettuato entro trenta giorni dall’elezione. 

​

4. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 13, c. 3 lett. a) e b) e 16 c. 1 del Regolamento, il Presidente di Sezione viene sostituito “ad interim” dal Vice Presidente di Sezione fino all’elezione di un nuovo Presidente, che dovrà avvenire nel corso della più prossima Assemblea di Sezione. 

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Art. 24  Il Consiglio Direttivo di Sezione (Art. 22 dello Statuto) 

1. Le norme di cui all’art. 22 del presente Regolamento sono applicabili alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, “mutatis mutandis” e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.  

​

2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data della riunione. 

​

3. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente di Sezione. 

​

4. Il Consiglio Direttivo di Sezione si riunisce per la nomina dei titolari degli incarichi di cui all’Art. 23 dello Statuto entro quindici giorni dall’elezione dei suoi componenti. 

 

Art. 25 Il Vice Presidente di Sezione (Art. 22 dello Statuto) 

1. Il Vice Presidente di Sezione esercita la sorveglianza sui servizi, gli uffici ed attività della Sezione e ne è responsabile verso il Presidente di Sezione al quale riferisce direttamente. 

​

2. Gli atti compiuti dal Vice Presidente di Sezione, in assenza del Presidente e su sua specifica delega, debbono essere da questi successivamente approvati.

 

Art. 26 Il Segretario di Sezione (Art. 22 dello Statuto) 

1. Il Segretario di Sezione è consegnatario: a) del labaro; b) del timbro ufficiale; c) del libro dei verbali d’Assemblea e del Libro del Consiglio Direttivo; d) del protocollo della corrispondenza; e) dei fascicoli personali dei soci; f) delle schede matricolari dei soci; g) dell’archivio di Sezione; h) dell’inventario dei mobili ed arredi della Sezione. 

​

2.  Il Segretario ha il compito specifico di: a) collezionare tutti gli atti della Sezione, curandone la conservazione; b) registrare la corrispondenza sull’apposito protocollo; c) tenere i libri dei verbali d’Assemblea e del Consiglio; d) certificare il diritto dei soci a partecipare all’Assemblea; e) autenticare copie ed estratti di documenti associativi. 

​

Art. 27 Il Sindaco Revisore (Art. 25 dello Statuto) 

1.  Il Sindaco Revisore vigila sull’osservanza della normativa amministrativo-contabile e sul rispetto dei principi di buona amministrazione. Risponde del proprio operato all’Assemblea di Sezione. 

​

2. Non può essere eletto Sindaco Revisore il socio privo di adeguata preparazione professionale in relazione all’entità della gestione.  Oltre alle cause generali di ineleggibilità, non sono eleggibili i soci che siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione. 

​

3. In relazione ai compiti previsti dall’art. 25, c. 1, dello Statuto, il Sindaco Revisore può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Sindaco Revisore può chiedere al Consiglio Direttivo notizie riguardanti la gestione amministrativa. 

​

4. Ogni atto del Sindaco Revisore deve risultare da un verbale che viene trascritto nel Libro dei verbali. Il Sindaco Revisore consegna entro venti giorni dalla data dell’evento copia autentica dei verbali al Presidente di Sezione per la presentazione al più prossimo Consiglio Direttivo.  Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del C.D. senza diritto di voto. 

​

5. La revisione e la verifica del bilancio consuntivo e del preventivo annuali deve formare oggetto di una relazione contenente valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione.  La relazione deve attestare la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale, l’esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.  La relazione si conclude con la proposta all’Assemblea di Sezione di approvare o non approvare il bilancio accompagnato da un giudizio positivo con o senza rilievi o con un giudizio negativo. 

​

6. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, il Sindaco Revisore viene sostituito dal primo dei non eletti. Ove questi manchino si procede all’elezione di un nuovo Sindaco Revisore.  Il nuovo titolare resta in carica fino allo scadere del mandato del suo predecessore. 

​

7. Il deferimento del Sindaco Revisore per infrazioni che prevedono la sospensione dalla carica comporta la sostituzione temporanea con la procedura di cui al comma precedente.  

Art. 28  Il Nucleo comunale (Art. 26 dello Statuto) 

La costituzione e lo scioglimento del o dei Nuclei comunali della Sezione devono essere comunicati alla Presidenza Nazionale entro quindici giorni dalla data della relativa delibera del Consiglio Direttivo di Sezione. Il Nucleo deve insistere  nel territorio di competenza della Sezione. 

 

Art. 29  Cessazione dell’esistenza della Sezione

1. La Sezione cessa di esistere per uno dei seguenti motivi: a) deliberazione con voto favorevole di tre quarti dei soci della Sezione (v. art. 22, c.11 del Regolamento); b) incapacità o impossibilità di funzionamento; c) riduzione del numero dei soci al di sotto di quello minimo previsto dall’art. 17, c. 1 dello Statuto; d) non adegua  le proprie norme interne alle normative e direttive generali dell’Associazione; e) non persegue gli scopi statutari o persegue anche scopi estranei agli scopi statutari; f) non versa in tutto o in parte, alla Presidenza Nazionale, la quota annuale prevista per ciascun socio dall’art. 5, c. 2, del Regolamento; g) la cessazione dell’esistenza della Sezione è constatata dal Consiglio Nazionale;  L’istruttoria del procedimento fa capo al Presidente Nazionale. La presentazione del caso al   Consiglio Nazionale è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale; h) in caso di cessazione dell’esistenza della Sezione, il patrimonio della Sezione stessa viene  devoluto alla Presidenza Nazionale; i) della cessazione della Sezione deve essere data comunicazione a tutti gli organi dell’Associazione e alle Autorità locali.   

 

CAPO  II IL  GRUPPO  REGIONALE (Artt. da  27 a 31 dello Statuto)

 

Art. 30  La Consulta di Gruppo Regionale (Artt. 29, 31, 51 e 55 dello Statuto) 

1. Le norme di cui all’art. 22 del Regolamento sono applicabili alle riunioni della Consulta di Gruppo Regionale, “mutatis mutandis” e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti. 

​

2. La convocazione deve pervenire ai Presidenti di Sezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. 

​

3. I Presidenti di Sezione possono delegare soltanto i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione. 

​

4. I Presidenti di Sezione o loro delegati, ove particolari casi lo richiedano, possono farsi assistere da non più di due soci della loro Sezione, solo per il tempo giudicato necessario dal Consigliere Nazionale di Gruppo. Il quale ha facoltà di invitare, alla Consulta, altri associati o persone non associate utili allo svolgimento della stessa.  

​

5. La Consulta può essere convocata anche su richiesta di almeno il 50% dei Presidenti delle Sezioni del Gruppo Regionale con l’indicazione di specifici argomenti da trattare. In tal caso, la convocazione deve essere diramata dal Consigliere Nazionale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. 

​

6. Le deliberazioni della Consulta sono diramate a cura del Consigliere Nazionale alle Sezioni del Gruppo Regionale e alla Presidenza Nazionale entro venti giorni dal termine della riunione. 

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7. Ogni Consulta di Gruppo Regionale elegge, congiuntamente al Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, un membro del Collegio dei Probiviri ed un membro del Collegio dei Garanti. 

​

8. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale ha facoltà di nominare un Segretario di consulta di Gruppo Regionale, scelto tra i soci iscritti al suo Gruppo Regionale, per coadiuvarlo nelle proprie attività. 

​

Art. 31  Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale (Artt. 29, 30 e 31 dello Statuto) 

1. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, eletto dalla Consulta di Gruppo Regionale fra i soci ordinari del Gruppo Regionale, rappresenta le Sezioni del Gruppo nel Consiglio Nazionale. Promuove, coordina ed assicura le attività delle Sezioni del gruppo regionale, verificando che vengano osservati da parte della Sezioni tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto.  Segnala al Presidente Nazionale i casi di incompatibilità di cui all’art. 19, c. 1, c. 2 e c. 3, del Regolamento relativi alle Sezioni del suo gruppo di cui viene a conoscenza, con facoltà di proporre i provvedimenti ritenuti necessari.  Riferisce alla Consulta sulle riunioni del Consiglio Nazionale. 

​

2. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d), e 16, c. 1, del Regolamento il Consigliere Nazionale viene temporaneamente sostituito dal Presidente di Sezione  più anziano di età che riunisce la Consulta entro dieci giorni dalla sostituzione per procedere alla nomina di un nuovo titolare. Il sostituto temporaneo partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale come uditore.  

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TITOLO  IV GLI  ORGANI  NAZIONALI 

CAPO  I GLI ORGANI NAZIONALI DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO (Artt. da 32 a 47 dello Statuto)

 

Art. 32 L’Assemblea Nazionale (Artt. da 32 a 38 dello Statuto) 

1. L’Assemblea Nazionale rappresenta la totalità dei soci ed esprime la loro volontà per il tramite dei Presidenti di Sezione. 

​

2. Le norme di cui all’art. 22 del Regolamento sono applicate anche alle riunioni dell’Assemblea Nazionale “mutatis mutandis” e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.

​

3. L’accertamento dei voti spettanti a ciascun Presidente di Sezione secondo gli iscritti alla rispettiva Sezione aventi diritto di voto, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, è eseguito dal Segretario Generale e comunicato per iscritto ai Presidenti di Sezione almeno venti giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea Nazionale.

 

4. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Nazionale, notificato entro trenta giorni dalla data della riunione, deve contenere: a) l’indicazione dell’organo che ha deliberato la convocazione; b) il luogo, la data e l’ora di convocazione con l’indicazione dei termini di prima e seconda convocazione: fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore; c) l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. In caso di convocazione di Assemblea Nazionale straordinaria il termine di convocazione può essere ridotto fino a dieci giorni. 

​

5. L’ordine del giorno, di cui al precedente comma 4, lett. c), deve contenere i seguenti argomenti: a) operazioni preliminari e verifiche dei poteri, a cura del Segretario Generale; b) elezione del Presidente, che nomina il Segretario ed eventualmente un Vice Presidente dell’Assemblea; c) nomina degli scrutatori; d) relazione generale, morale, organizzativa, tecnica, economica e finanziaria del Presidente Nazionale; e) discussione sulla relazione del Presidente Nazionale; f) relazione del Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori; g) rendiconto annuale consuntivo e preventivo: discussione e risposte a cura del Segretario Amministrativo; h) rendiconto annuale consuntivo e preventivo: approvazione; i) relazione del Presidente del Collegio dei Probiviri; j) relazione del Presidente del Collegio dei Garanti; k) elezione delle cariche sociali in scadenza o vacanti. 

​

6. I Presidenti di Sezione possono chiedere l’inserimento di altri argomenti nell’ordine del giorno, purché riguardino questioni di interesse generale ovvero, trattandosi di questioni locali o particolari, rivestano carattere di rilevante importanza o gravità e non siano risolvibili in sede competente per Statuto e Regolamento. La richiesta d’inserimento deve pervenire alla Segreteria Generale entro il mese di febbraio. Competente a decidere l’inserimento o no degli argomenti proposti dai Presidenti di Sezione nell’ordine del giorno è la Giunta Esecutiva Nazionale. 

​

7. Nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso di convocazione, il Presidente Nazionale assume la presidenza dell’Assemblea sino all’insediamento del Presidente d’Assemblea eletto. 

​

8. Il diritto di partecipazione all’Assemblea Nazionale e il numero dei voti spettanti ai partecipanti sono certificati dal Segretario Generale secondo le risultanze dell’accertamento di cui al precedente c. 3 del presente Regolamento.  Le Sezioni che si trovano nelle condizioni di avere un debito al 31 dicembre nei confronti della Presidenza Nazionale per un importo superiore a Euro 200,00 (duecento) ed entro il 20 febbraio dell’anno successivo, non abbiano estinto almeno la differenza a tale limite, non godranno del contributo per spese di viaggio per partecipare all’Assemblea Nazionale e, se entro il 5 marzo non avranno regolarizzato la posizione amministrativa, il Presidente di Sezione sarà deferito per violazione delle disposizioni che regolano la vita associativa. Non potranno partecipare all’Assemblea Nazionale le Sezioni che, alla data del 25 febbraio, non avranno inviato alla Presidenza Nazionale il verbale dell’Assemblea di Sezione e il bilancio consuntivo e preventivo, corredato dalla relazione del Sindaco Revisore. Il perdurare del mancato invio entro il 5 marzo  costituirà motivo di provvedimento disciplinare nei confronti del Presidente di Sezione. 

​

9. Il Presidente di Sezione può farsi rappresentare prioritariamente da un membro socio ordinario del Consiglio Direttivo della Sezione o, in mancanza, da un altro socio ordinario.  Il mandato deve essere consegnato al Segretario Generale per la verifica della sua regolarità. 

​

10. Il Segretario Generale fa l’appello delle Cariche Nazionali e dei Presidenti di Sezione indicando il numero dei voti spettanti a ciascun Presidente di Sezione.  Ultimato l’appello, il Presidente Nazionale constata la validità dell’Assemblea, fa eleggere il Presidente dell’Assemblea scelto fra i partecipanti aventi diritto di voto. L’Assemblea è dichiarata validamente costituita previa verifica delle condizioni previste dall’art. 36 dello Statuto.  I partecipanti all’Assemblea per avere il diritto di voto debbono essere regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea. 

 

11. Il Presidente dell’Assemblea nomina quattro scrutatori che insieme al Presidente di Assemblea  costituiscono il seggio elettorale.  Quando la delibera riguarda variazioni all’Atto costitutivo e allo Statuto, comprese le interpretazioni autentiche, alla seduta deve essere presente un notaio. 

​

12. Il Segretario dell’Assemblea Nazionale redige il verbale dell’Assemblea e lo consegna al Segretario Generale per la trascrizione sul libro dei verbali degli organi nazionali, vidimato da un notaio e conservato dal suo ufficio presso la Presidenza Nazionale.  Il Segretario Generale invia copia del verbale ai componenti dell’Assemblea Nazionale. Rilascia, fatta salva la tutela dei dati personali, l’estratto in copia del verbale di assemblea ai soci che ne fanno richiesta scritta corredata da validi motivi. 

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13. Le decisioni dell’Assemblea Nazionale vengono pubblicate, per estratto e fatta salva la tutela dei dati personali, sul numero della rivista “Folgore” immediatamente successivo alla riunione.  

​

Art. 33 Il Consiglio Nazionale (Artt. da 41 a 44 e 48 c. 2 dello Statuto) 

1. Le norme di cui all’art. 21 del Regolamento sono applicabili alle riunioni del Consiglio Nazionale “mutatis mutandis” e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti. 

​

2. La convocazione deve pervenire ai Consiglieri Nazionali almeno dieci giorni prima della data della riunione.  Alla riunione viene convocato il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o il Sindaco effettivo incaricato delegato in caso di suo impedimento, senza diritto di voto. 

​

3. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale che presiede il Consiglio, in particolare accertando la validità della riunione e delle votazioni. 

​

4. La votazione in seno al Consiglio Nazionale è effettuata sempre per appello nominale e mediante dichiarazione esplicativa del voto (favorevole, contrario, astenuto) da parte dei votanti. 

​

5. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale che impegnano ad assumere obbligazioni verso persone fisiche o giuridiche devono sempre recare la clausola “fatta salva la verifica di fattibilità tecnica, giuridica e amministrativa da parte dell’organo esecutivo responsabile”. 

​

6. Il Segretario Generale redige il verbale del Consiglio Nazionale e lo trascrive sul Libro dei verbali degli organi nazionali vidimato dal notaio e conservato nel suo ufficio presso la Presidenza Nazionale.  Invia copia del verbale ai componenti del Consiglio Nazionale dopo la lettura e l’approvazione nella riunione del Consiglio Nazionale successivo. Rilascia, fatta salva la tutela dei dati personali, l’estratto in copia del verbale ai Presidenti di Sezione che ne fanno richiesta scritta corredata di validi motivi. 

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7. Le decisioni del Consiglio Nazionale vengono pubblicate per estratto e fatta salva la tutela dei dati personali sul numero della rivista “Folgore” immediatamente successivo alla riunione, fatti salvi i tempi tecnici necessari per la stampa della stessa. 

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Art. 34 La Giunta Esecutiva Nazionale (Artt. da 45 a 47 dello Statuto) 

1. Le norme di cui all’art. 21 del Regolamento sono applicabili alle riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale “mutatis mutandis” e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti.

​

2. La convocazione deve pervenire ai componenti della Giunta Esecutiva Nazionale almeno dieci giorni prima della data della riunione.  Un componente della Giunta può delegare soltanto un altro componente della Giunta.  In caso di urgenza, la convocazione è effettuata dal Presidente Nazionale nei termini e con i mezzi ritenuti più opportuni.  Sempre in caso di urgenza, quando il Presidente è assente o altrimenti impedito, la Giunta Esecutiva Nazionale può essere convocata dal Vice Presidente; se anche questi è assente o impedito, dal Segretario Generale. La Giunta può anche essere autoconvocata dal 50% dei membri.  Le delibere della Giunta autoconvocata sono confermate da una Giunta successivamente convocata dal Presidente Nazionale.  In caso di mancata conferma sono fatti salvi gli effetti “pro tempore” della delibera annullata. 

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3. La Giunta Esecutiva Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza di almeno il 50% dei componenti.  In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.  4. Il conferimento di particolari incarichi da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, ai sensi dell’art. 45, c. 5, dello Statuto, deve essere effettuato con apposita deliberazione, dalla quale risultino chiaramente la natura, la funzione e la durata dell’incarico.  L’incarico, se conferito a tempo indeterminato, è revocabile in qualsiasi momento per iscritto.  

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CAPO  II GLI  ORGANI  NAZIONALI  DI  ESECUZIONE (Artt.  39, 40, 42 e 49 dello Statuto) 

 

Art. 35 Il Presidente Nazionale (Artt. 39 e 40 dello Statuto) 

1. Il Presidente Nazionale rappresenta in ogni campo l’Associazione a livello nazionale ed è il referente degli organi nazionali di esecuzione.  Per il perseguimento degli scopi, previsti dall’art. 2 dello Statuto, ha poteri di iniziativa e di propulsione nei confronti di tutta la struttura associativa.

  

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dagli artt. 39 e 40 dello Statuto si avvale degli uffici della Presidenza Nazionale di cui all’art. 40 del Regolamento, ai titolari dei quali, oltre alle deleghe di firma previste dall’art. 40 dello Statuto, può conferire specifiche deleghe connesse con i compiti loro attribuiti dallo Statuto.  Può conferire specifiche deleghe anche al Vice Presidente Nazionale. Non può conferire deleghe generali. Non può delegare competenze attinenti all’indirizzo ed al coordinamento dell’Associazione come la convocazione dei relativi organi collegiali e la preparazione dell’ordine del giorno. Non può delegare competenze attinenti la disciplina.  Ha poteri di iniziativa e propulsione per il perseguimento degli scopi istituzionali e per il buon andamento dell’Associazione. 

​

3. Per l’assolvimento dei suoi compiti il Presidente Nazionale può: a) disporre verifiche conoscitive in ogni settore della vita associativa; b) nominare commissioni per l’accertamento di fatti e responsabilità; c) affidare a soci specifici incarichi; d) emanare direttive e raccomandazioni; e) convocare alle riunioni del Consiglio Nazionale titolari di cariche o incarichi associativi perché riferiscano su determinate situazioni ed anche singoli soci o personalità estranee per illustrare determinati argomenti. 

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4.  Il Presidente Nazionale mantiene i contatti con le associazioni internazionali d’interesse, avvalendosi del responsabile delle relazioni estere, nominato dallo stesso.

​

5. Per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, il Presidente Nazionale emana atti amministrativi, atti di nomina, circolari, disposizioni e comunicazioni, che devono essere classificati, raccolti e custoditi dall’ufficio del Segretario Generale.

 

6. Il Presidente Nazionale risponde al Consiglio Nazionale per gli atti di esecuzione delle delibere degli organi collegiali di indirizzo e di governo.  Se il Consiglio Nazionale accerta che una o più delle proprie delibere non abbiano avuto esecuzione o non corretta esecuzione per eccesso di potere, chiede il deferimento del Presidente Nazionale al Collegio dei Probiviri con delibera motivata ed approvata con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 22, c.11, del Regolamento. 

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7. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1, del Regolamento, il Presidente Nazionale viene sostituito “ad interim” dal Vice Presidente Nazionale fino all’elezione del nuovo Presidente  che deve avvenire nell’Assemblea Nazionale più prossima, da convocarsi entro 60 giorni dalla data della cessazione.   

​

8. Le denunce di infrazione disciplinare a carico del Presidente Nazionale, validamente formulate ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, sono esaminate dal Consiglio Nazionale, appositamente convocato in seduta straordinaria senza altri argomenti all’ordine del giorno, con motivata delibera a maggioranza assoluta della Giunta Esecutiva Nazionale convocata dal Presidente Nazionale o da almeno tre membri.  Il Presidente Nazionale viene sospeso dall’incarico soltanto dopo la delibera che autorizza il deferimento del Consiglio Nazionale ed è temporaneamente sostituito dal Vice Presidente Nazionale per l’attuazione del deferimento e per l’ordinaria amministrazione. 

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Art. 36 Il Vice Presidente Nazionale (Art. 47, comma 1, lett. a), dello Statuto) 

1. Il Vice Presidente Nazionale coadiuva il Presidente Nazionale nella funzione di rappresentanza formale e di amalgama dell’Associazione.  Può essere titolare di deleghe conferite dal Presidente Nazionale per il coordinamento generale di particolari settori di attività dell’Associazione. 

​

2. Il Vice Presidente Nazionale risponde al Presidente Nazionale, che, ove ravvisi elementi disfunzionali o eccesso di potere nel suo operato può rappresentare il caso al Consiglio Nazionale previa favorevole delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.  Se il Consiglio Nazionale ritiene fondate le osservazioni, autorizza con delibera il deferimento al Collegio dei Probiviri. Tale delibera deve essere votata con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 22, c. 11, del Regolamento. 

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3. Il Vice Presidente Nazionale che cessa dalla carica, ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, viene sostituito da persona competente e di fiducia, in possesso dei diritti elettorali passivi per ricoprire la carica, nominata dal Presidente Nazionale e sentito il parere della G.E.N.. 

4. Nel caso di deferimento al Collegio dei Probiviri da parte del Presidente Nazionale per infrazione disciplinare validamente denunciata ai sensi dell’art. 83 del Regolamento, non è prevista la sostituzione durante la sospensione dalla carica.    

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Art. 37 Il Segretario Generale (Art. 47, comma 1, lett. b), dello Statuto) 

1. Il Segretario Generale è l’organo di riferimento organizzativo e di coordinamento funzionale  dell’Associazione a livello nazionale.  È il capo dell’ufficio segreteria generale della Presidenza Nazionale di cui all’art. 40 del Regolamento. 

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2. Il Segretario Generale coordina l’attività degli uffici della Presidenza Nazionale di cui all’art. 40 del Regolamento, dirigendo i servizi comuni e definendo gli aspetti funzionali generali, compresi quelli relativi al personale ed ai collaboratori della Presidenza Nazionale.  Il personale addetto alla segreteria generale è posto alle sue dirette dipendenze d’impiego.  È il consegnatario del Labaro Nazionale, del Medagliere Nazionale, del Timbro ufficiale, dei Libri dei verbali degli organi collegiali nazionali di governo, dell’archivio sociale e delle schede contenenti i dati personali dei soci.  

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3. In relazione all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 47, c. 1, lett. b), dello Statuto, il Segretario Generale:  a) emana le direttive tecniche di coordinamento della vita associativa, escluse quelle di specifica competenza del Segretario Tecnico e del Segretario Amministrativo, nonché le direttive di applicazione delle disposizioni generali dell’Amministrazione militare e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che interessano l’Associazione; b) rilascia attestati, certificati e copie di atti associativi a livello nazionale;  c) richiede alle Sezioni notizie, informazioni e documenti d’interesse;  d) detiene la pianta organica generale associativa;  e) cura la ricerca, la raccolta e la conservazione di dati statistici;  f) svolge attività promozionale;  g) organizza e dirige l’ufficio stampa e propaganda di cui all’art. 62 dello Statuto e all’art. 56 del Regolamento e l’organo di stampa dell’Associazione di cui all’art. 63 dello Statuto e all’art. 57 del Regolamento e, se ne ha i requisiti, su mandato del Consiglio Nazionale può svolgere la funzione di direttore responsabile dell’organo di stampa dell’Associazione;  h) ha facoltà di svolgere attività conoscitiva convocando i soci od effettuando visite. 

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4. Il Segretario Generale risponde al Presidente Nazionale.  Se quest’ultimo ravvisa elementi disfunzionali o eccesso di potere nell’operato del Segretario Generale, la procedura è quella di cui all’art. 36, c. 2 del Regolamento. 

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5. Il Segretario Generale che cessa dalla carica, ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, viene sostituito da persona competente e di fiducia in possesso dei diritti elettorali passivi per ricoprire la carica nominata dal P.N. sentito il parere della G.E.N.. 

6. Nel caso di deferimento al Collegio dei Probiviri da parte del Presidente Nazionale per infrazione disciplinare validamente denunciata ai sensi dell’art. 82 del Regolamento, non è prevista la sostituzione durante la sospensione dalla carica. 

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Art. 38 Il Segretario Tecnico (Art. 47, comma 1, lett. c), dello Statuto) 

1. Il Segretario Tecnico è l’organo di direzione e di coordinamento a livello nazionale per l’attività aviolancistica di qualsiasi genere.  È il capo dell’ufficio segreteria tecnica della Presidenza Nazionale di cui all’art. 40 del Regolamento. Il personale addetto all’ufficio segreteria tecnica è posto alle sue dirette dipendenze d’impiego.

È il Presidente della Commissione Tecnica Nazionale di cui agli artt. 56, 57 e 58 dello Statuto, e 51 del Regolamento.  Ha alle dipendenze il Direttore dell’ufficio brevetti esteri di paracadutismo, di cui agli artt. 60 dello Statuto e 51 del Regolamento.

​

2. In relazione all’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 47, c. 1, lett. c), dello Statuto, il Segretario Tecnico: a) emana le disposizioni particolari riguardanti la preparazione tecnica e lo svolgimento dell’attività aviolancistica, nel quadro della normativa tecnica generale vigente in materia;  b) vigila sull’addestramento del personale già paracadutista, sul conseguimento delle qualifiche previste dalla normativa militare, sullo svolgimento in genere dell’attività paracadutistica ai fini promozionali ed agonistici;  c) controlla lo svolgimento dei relativi corsi e può sospenderli ovvero farne modificare l’organizzazione, quando risultino non conformi alla normativa; d) formula proposte ed esprime motivato parere tecnico vincolante sulla costituzione o scioglimento delle scuole di paracadutismo delle Sezioni dell’Associazione; e) ha autonomi poteri ispettivi con speciale riguardo all’efficienza del materiale aviolancistico.  In caso di sede vacante, sostituisce l’Ispettore delle scuole previsto dall’art. 59, c. 2, dello Statuto.  Altri compiti particolari del Segretario Tecnico Nazionale sono riportati “passim” nel titolo V, Capo I, del Regolamento. 

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3. Il Segretario Tecnico dispone con immediatezza, a titolo cautelativo, la sospensione temporanea dall’attività degli istruttori, dei direttori di lancio e di altro personale tecnico, quando ravvisi nel loro comportamento elementi che inficino la loro idoneità.  Il provvedimento motivato viene inviato al Presidente Nazionale che propone alla Giunta Esecutiva Nazionale le decisioni definitive.  Il ripristino dell’idoneità deve essere certificato con nuovo accertamento.

 

4. Il Segretario Tecnico risponde al Presidente Nazionale come capo dell’ufficio segreteria tecnica ed alla Giunta Esecutiva Nazionale per la direzione e la responsabilità dell’attività paracadutistica nazionale.  Se il Presidente Nazionale ravvisa elementi disfunzionali o eccesso di potere nell’operato del Segretario Tecnico, la procedura è quella dell’art. 36, c. 2, del Regolamento. 

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5. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1, del Regolamento la procedura è quella dell’art. 37, c. 5 del Regolamento. 

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6. Nel caso di deferimento al Collegio dei Probiviri valgono le disposizioni di cui all’art. 37, c. 6 del Regolamento.  

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Art. 39 Il Segretario Amministrativo (Art. 47, comma 1, lett. d) dello Statuto) 

1. Il Segretario Amministrativo è l’organo responsabile a livello nazionale dei servizi amministrativocontabili.  È il capo dell’ufficio segreteria amministrativa presso la Presidenza Nazionale.  Il personale addetto all’ufficio segreteria amministrativa è posto alle sue dirette dipendenze.

 

2. In relazione all’assolvimento dei compiti di cui all’art. 47, c. 1, lett. d), dello Statuto, il Segretario Amministrativo: a) forma e dà esecuzione agli atti amministrativi necessari al funzionamento della Presidenza Nazionale ed all’esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; b) emana le disposizioni tecniche di coordinamento amministrativo-contabile delle Sezioni, avendo riguardo alle esigenze di monitoraggio dell’andamento amministrativo generale dell’Associazione e nel pieno rispetto dell’autonomia amministrativa e patrimoniale di tali organismi; c) prepara il rendiconto generale annuale ed il bilancio di previsione relativi all’attività a livello nazionale dell’Associazione cui aggiunge, come  conti d’ordine i bilanci consuntivi ed i preventivi delle Sezioni; d) formula raccomandazioni alle Sezioni che presentano bilanci con situazioni disfunzionali; e) propone al Presidente Nazionale i provvedimenti ritenuti opportuni o necessari nei confronti delle Sezioni incapaci di correggere le situazioni disfunzionali amministrativo-contabili e di bilancio. 

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3. Il Segretario Amministrativo risponde al Presidente Nazionale.  Se quest’ultimo ravvisa elementi disfunzionali o eccesso di potere nell’operato del Segretario Amministrativo, la procedura è quella dell’art. 36, c. 2, del Regolamento. 

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4. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 13, c. 3, lett. a), b) e d) e 15, c. 1, del Regolamento, la procedura è quella dell’art. 37, c. 5, del Regolamento. 

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5. Nel caso di deferimento al Collegio nazionale dei Probiviri, valgono le disposizioni di cui all’art.  37, c. 6 del Regolamento. 

​

Art. 40 La Presidenza Nazionale 

1. La Presidenza Nazionale dell’ANPd’I è costituita dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dal Segretario Tecnico e dal Segretario Amministrativo. La struttura funzionale è costituita dalla segreteria generale, tecnica ed amministrativa in un’unica struttura, il cui coordinamento è assicurato dal Segretario Generale. 

​

2. Il protocollo generale, nel quale deve transitare tutta la corrispondenza in arrivo, è unico ed è tenuto dalla segreteria generale.  I singoli uffici, compresa la segreteria generale, tengono un proprio protocollo interno ed hanno un proprio archivio corrente.  Il Segretario Generale, il Segretario Tecnico ed il Segretario Amministrativo sono i capi dei singoli uffici e sottopongono direttamente al Presidente Nazionale le pratiche riguardanti le materie di loro stretta competenza o a loro delegate.  Le pratiche che riguardano più materie sono coordinate dal Segretario Generale a meno che altre materie siano marginali rispetto all’oggetto principale, originando soltanto l’esigenza di coordinazione.  Quando una materia investe questioni riguardanti il personale è competente alla trattativa il Segretario Generale e le decisioni competono al Presidente Nazionale.

 

3. Il Segretario Generale è il responsabile della pulizia e dell’efficienza funzionale dei locali e dell’osservanza delle vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. 

​

4. I capi dei singoli uffici sono i consegnatari del materiale di funzionamento e possono avvalersi di un fiduciario.  La Presidenza Nazionale ha in consegna soltanto il materiale connesso con le proprie esigenze funzionali. 

​

5. Il Segretario Generale emana il Regolamento interno della Presidenza Nazionale inerente le attività di coordinamento della stessa.  

​

6. Il Segretario Amministrativo emana il Regolamento interno della segreteria amministrativa.   

 

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CAPO  III GLI  ORGANI  NAZIONALI  DI  CONTROLLO  E GIURISDIZIONE (Artt.  da  48  a  50  dello Statuto) 

Art. 41 Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori (Artt. da 48 a 50 dello Statuto)  1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori è l’organo di garanzia che focalizza sugli organi nazionali d’indirizzo, di coordinamento e di esecuzione le attività di cui all’art. 27, c. 1, del Regolamento.      Interviene nell’amministrazione delle Sezioni soltanto a richiesta del Consiglio Direttivo della Sezione oppure a richiesta del Consiglio Nazionale per chiarire situazioni amministrative disfunzionali a premessa dell’adozione di gravi provvedimenti nei confronti della Sezione interessata. Risponde del suo operato all’Assemblea Nazionale. 

2. Le norme di cui all’art. 27 del Regolamento valgono anche per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori “mutatis  mutandis” e con le varianti specifiche di cui ai commi seguenti. 

3. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori consegna copia autentica dei verbali di cui all’art. 27, c. 4, del Regolamento al Presidente Nazionale ed al Segretario Amministrativo.  I verbali sono custoditi presso la segreteria generale.  

Art. 42 Il Collegio Nazionale dei Probiviri (Artt. da 51 a 54 dello Statuto)  1. Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare nei casi elencati nell’art. 80 del Regolamento. 

2. La consulenza prevista dall’art. 52, c. 2 dello Statuto viene fornita agli organi dell’Associazione per il tramite del Presidente Nazionale. 

3. I requisiti specifici per l’elezione dei membri del Collegio nazionale dei Probiviri sono quelli indicati dall’art. 27, c. 2, del Regolamento. Il Presidente del Collegio è un Probiviro socio ordinario eletto dai membri del Collegio stesso. 

4. Il Collegio dei Probiviri assolve ai propri compiti seguendo il procedimento di cui al titolo VIII, Capo I, del Regolamento. 

5. Nel caso di cessazione dalla carica ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, subentra nei Gruppi Regionali mancanti il primo dei non eletti sino al compimento del mandato.  In caso manchino i candidati votati, ma non eletti, la Consulta di Gruppo Regionale provvede all’elezione del nuovo membro. 

6. Il Presidente del Collegio provvede alla composizione del Collegio giudicante mediante estrazione a sorte dei nomi, alla presenza di almeno un altro membro del Collegio stesso tra i quali il membro  di Gruppo Regionale cui appartiene il socio da giudicare.   

Art. 43 Il Collegio Nazionale dei Garanti (Art. 55 dello Statuto)  1. Il Collegio dei Garanti è la suprema istanza giurisdizionale dell’Associazione.  È competente a giudicare in via definitiva nei casi elencati nell’art. 81 del Regolamento. Esprime su richiesta del Consiglio Nazionale il proprio parere vincolante sull’interpretazione dello Statuto e del Regolamento secondo il procedimento di cui all’art. 98 del Regolamento.

 

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Può procedere, a richiesta dell’interessato, al riesame di tutti i casi di espulsione passati in giudicato.   

2. I requisiti specifici per l’elezione dei membri del Collegio dei Garanti sono indicati dall’art. 55, c. 2, dello Statuto, cui si aggiungono quelli indicati dall’art. 27, c. 2, del Regolamento.  Il Presidente del Collegio è eletto dai membri del Collegio. 

3. Il Collegio dei Garanti assolve ai propri compiti giurisdizionali seguendo il procedimento di cui al Titolo VIII, Capo II, del Regolamento. 

4. Nel caso di cessazione dalla carica, ai sensi degli artt. 14, c. 3, lett. a), b) e d) e 16, c. 1 del Regolamento, subentra  per i Gruppi Regionali mancanti il primo dei non eletti sino al compimento del mandato. In caso manchino i candidati votati, ma non eletti, la Consulta di Gruppo Regionale provvede alla elezione del nuovo membro. 

7. Il Presidente del Collegio provvede alla composizione del Collegio giudicante mediante estrazione a sorte dei nomi, alla presenza di almeno un altro membro del Collegio stesso tra i quali il membro di Gruppo Regionale cui appartiene il socio da giudicare.  

TITOLO  V LE STRUTTURE OPERATIVE 

CAPO  I ATTIVITÀ AVIOLANCISTICA  

Art. 44 Diffusione del Paracadutismo (Art. 2, c. 2, lett. a) e b) dello Statuto)  1. Ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali, l’Associazione: a) accoglie come soci nelle proprie Sezioni tutti i congedati dalle aviotruppe dando loro la possibilità di continuare l’attività aviolancistica; b) dà la possibilità a tutti i militari in servizio che si iscrivono all’Associazione di poter acquisire l’attestato di paracadutista; c) prepara all’aviolancio i giovani soci che intendono effettuare il servizio militare nelle aviotruppe o che intendono intraprendere la disciplina del paracadutismo; d) effettua comunque corsi di paracadutismo per i soci sia con la tecnica della fune di vincolo sia con quella della caduta libera, preparando altresì gli istruttori necessari. 

2. L’Associazione organizza esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche  e partecipa alle attività di altri enti di paracadutismo anche esteri 

Art. 45 Le Scuole di Paracadutismo (Art. 59 dello Statuto)  1. Le scuole di paracadutismo sono costituite nell’ambito delle Sezioni.  Le Sezioni tengono una contabilità separata per le scuole da ricomprendere in quella generale della Sezione di appartenenza.  2. Le scuole di paracadutismo effettuano attività aviolancistica di interesse militare, seguendo le disposizioni all’uopo emanate dal Ministero della Difesa e dalla Segreteria Tecnica Nazionale.  Possono, altresì, effettuare attività di paracadutismo seguendo le disposizioni della competente autorità civile.  3. Una scuola di paracadutismo si costituisce su delibera del Consiglio Direttivo di Sezione ratificata dall’Assemblea di Sezione. 

 

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La delibera diviene esecutiva soltanto dopo l’autorizzazione del Consiglio Nazionale, da chiedere per il tramite del Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale d’appartenenza.  Il Consigliere Nazionale inoltra la richiesta al Segretario Tecnico Nazionale con parere non vincolante. Il Segretario Tecnico Nazionale presenta la richiesta al Consiglio Nazionale attraverso la Giunta Esecutiva Nazionale, previo accertamento dei requisiti tecnici ed esprimendo in proposito parere vincolante.  L’attività paracadutistica di interesse non militare dovrà essere autorizzata dalla competente autorità civile. 

4. Il direttore di una scuola di paracadutismo è nominato dal Consiglio Direttivo di Sezione.  La relativa delibera è ratificata dal Consiglio Nazionale.  Il direttore di una scuola non può ricoprire la carica di Presidente di Sezione, né essere componente del Consiglio Direttivo della Sezione.  Il direttore di scuola nomina a sua volta i propri collaboratori, sottoponendo il provvedimento all’approvazione del Consiglio Direttivo di Sezione. 

5. Il Segretario Tecnico Nazionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Nazionale di cui agli articoli 56 e seguenti dello Statuto, fissa i requisiti tecnici per la costituzione ed il funzionamento delle scuole di paracadutismo. Tutte le attività si svolgono normalmente nelle sedi di scuola e presso le Sezioni. Per motivate ragioni esse possono anche svolgersi altrove.  

6. La mancanza di un solo requisito tecnico è sufficiente a far perdere l’idoneità ad una scuola di paracadutismo. La mancanza di idoneità è accertata dal Segretario Tecnico nazionale, che può avvalersi dei membri della Commissione Tecnica Nazionale di cui agli articoli 56 e seguenti dello Statuto. 

Art. 46 Consulta dei Direttori di Scuola di Paracadutismo 

La Consulta dei Direttori di Scuola (CDS) è un organo di consulenza della Segreteria Tecnica Nazionale. È composta dal Presidente nella persona del Segretario Tecnico Nazionale, dall’Ispettore delle Scuole di paracadutismo e da tutti di Direttori di Scuola dell’Associazione. La Consulta ha il compito di: a. collaborare con la Segreteria Tecnica Nazionale per quanto attiene all’attività aviolancistica; b.   fornire consulenza per il miglioramento delle disposizioni relative all’attività svolta dalle scuole  di paracadutismo.    Art. 47 Corsi di Paracadutismo  1. Ogni Sezione può istituire corsi di paracadutismo di interesse militare seguendo le disposizioni all’uopo emanate dalle autorità militari e dalla Segreteria Tecnica Nazionale.  I corsi sono affidati a soci in possesso di qualifica di istruttore di paracadutismo dell’Associazione, rilasciata per conversione di analoga qualifica militare o al termine di corsi dell’Associazione di cui al successivo comma 5.  L’istituzione dei corsi di paracadutismo è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione, in base al programma annuale emanato dal Segretario Tecnico Nazionale. 

2. Ai corsi possono prendere parte i soci simpatizzanti d’ambo i sessi che abbiano compiuto 16 anni di età. Coloro che intendono partecipare ai corsi devono inoltrare alla Sezione apposita domanda debitamente firmata. Detta domanda per i minori di 18 anni deve essere presentata e firmata da entrambi i genitori.  L’accettazione delle domande e la valutazione dell’efficienza fisica degli allievi sono regolate da norme emanate dal Segretario Tecnico Nazionale sentita la Commissione Tecnica Nazionale di cui all’art. 56 e segg. dello Statuto. 

 

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I corsi si svolgono in base ad un programma annuale emanato dal citato Segretario Tecnico Nazionale.  Durante i corsi devono essere tenute riunioni e conferenze tendenti ad inquadrare i partecipanti nello spirito delle tradizioni della specialità e dell’Associazione.  3. L’eventuale allontanamento dal corso è sancito dal Consiglio Direttivo di Sezione su proposta del Direttore Tecnico di Sezione a cui ne ha fatto richiesta l’istruttore responsabile.  I partecipanti ai corsi devono essere muniti della prescritta tenuta sportiva.  Il Direttore Tecnico di Sezione deve accertare che gli istruttori responsabili, per ogni corso, tengano un apposito registro da cui risultino i nominativi dei partecipanti, l’orario delle lezioni, la frequenza e i giudizi sulle prove previste dai programmi emanati dal Segretario Tecnico Nazionale.  Il calendario di ogni singolo corso non è rigidamente definito, allo scopo di consentire agli allievi la sicura frequenza delle lezioni previste dal programma, che deve essere svolto nella sua interezza.  4. Gli allievi paracadutisti che siano stati giudicati idonei dall’istruttore, al termine del corso, vengono sottoposti agli accertamenti previsti dalla vigente normativa all’uopo emanata dall’autorità militare e da quella emanata dal Segretario Tecnico Nazionale sentita la Commissione Tecnica Nazionale di cui all’art. 56 e segg. dello Statuto.  Gli allievi che, per aver superato il massimo consentito delle assenze o per deficiente addestramento, non sono riconosciuti idonei al lancio, possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Direttore Tecnico, a ripetere il corso.  5. Nell’ambito dell’Associazione su disposizioni della Segreteria Tecnica Nazionale vengono svolti i corsi di interesse militare, di istruttore di paracadutismo, di ripiegatore di paracadute e di direttore di lancio.  Le predette qualifiche vengono registrate in un apposito tesserino qualifiche e in un elenco nazionale che viene segnalato all’autorità militare competente. Il rinnovo delle qualifiche, ove previsto, è subordinato al possesso dei requisiti prescritti dal Segretario Tecnico Nazionale sentita la Commissione Tecnica Nazionale di cui all’art. 56 e segg. dello Statuto.  6. Le Sezioni abilitate sedi di Scuola di paracadutismo, dotate di licenza ENAC, e che dispongono di personale qualificato, possono organizzare corsi per aviolancio con la tecnica della caduta libera, riservati ai soci, seguendo le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 48 Esercitazioni di Paracadutismo  1. Le esercitazioni aviolancistiche possono essere organizzate solo dalle Sezioni sede di Scuola di Paracadutismo, e comprendono aviolanci con apertura automatica a mezzo fune di vincolo e aviolanci con la tecnica della caduta libera, ad apertura comandata. Le esercitazioni di interesse militare sono organizzate e svolte secondo le disposizioni dell’autorità militare.  Le altre esercitazioni seguono le normative emanate dall’autorità civile competente.  2. Il Segretario Tecnico Nazionale emana periodicamente le disposizioni tecniche e organizzative per la pianificazione delle esercitazioni aviolancistiche, per quanto riguarda le esercitazioni con organizzazione militare.   3. Le manifestazioni aviolancistiche, comprendenti i campionati di paracadutismo per tutte le discipline praticate, a carattere locale e nazionale, devono essere coordinate ed autorizzate dal Segretario Tecnico Nazionale. 

Art. 49 Direzione e coordinamento nella Sezione  1. Ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. c), dello Statuto il Direttore Tecnico è l’organo di direzione e coordinamento dell’attività paracadutistica della Sezione della quale risponde al Consiglio Direttivo della Sezione.

 

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2. Al Direttore Tecnico di cui all’art. 22, c. 1, lett. c) dello Statuto compete:  a) la raccolta delle Circolari e Disposizioni Permanenti emanate dalla Segreteria Tecnica; b) il controllo della documentazione tecnica dei paracadutisti; c) l’ ispezione, la conservazione e la custodia del materiale aviolancistico e di quello didattico della sezione; d) dirigere i corsi degli allievi paracadutisti e le esercitazioni o manifestazioni aviolancistiche. 

Art. 50 Assicurazione  1. Tutti i soci frequentatori di corsi o che svolgono attività paracadutistica di qualsiasi tipo debbono essere preventivamente coperti da assicurazione mediante adesione preventiva allo specifico contratto di assicurazione approvato dal Consiglio Nazionale. 

2. Il Segretario Amministrativo Nazionale emana le disposizioni procedimentali per garantire la copertura assicurativa. 

3. I soci devono essere informati dal Direttore Tecnico della Sezione che la polizza assicurativa obbligatoria costituisce la forma di garanzia minima pretesa dall’Associazione e che non esclude altre forme assicurative per l’autotutela individuale. 

Art. 51 L’Ufficio Brevetti Esteri di Paracadutismo (Art. 60 dello Statuto) 

1. L’ufficio brevetti esteri di paracadutismo di cui all’art. 60 dello Statuto: a) costituisce il riferimento delle Sezioni per lo svolgimento di attività paracadutistica all’estero;  b) promuove tali attività ricercando autonomamente opportunità di scambio con Stati esteri; c) informa dell’attività paracadutistica all’estero di cui  è venuto a conoscenza le Sezioni che hanno preventivamente comunicato di essere interessate; d) segnala la disponibilità di posti per aviolanci all’estero di cui è venuto a conoscenza alle Sezioni che hanno preventivamente comunicato di essere interessate. 

2. Il titolare dell’ufficio brevetti esteri, nominato dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Consiglio Nazionale, può cumulare l’incarico di responsabile delle relazioni con l’estero di cui all’art. 35, c. 4, del Regolamento. 

Art. 52 La Commissione Tecnica Nazionale (Artt. 56, 57 e 58 dello Statuto) 

1. In relazione ai compiti di cui all’art. 57 dello Statuto, la Commissione Tecnica Nazionale è un organo di ricerca, studi, consulenza ed ispettivo nel settore del paracadutismo, con facoltà propositive. 

2. Possono essere chiamati a far parte della Commissione Tecnica Nazionale istruttori di paracadutismo, direttori di lancio oppure ripiegatori di paracadute. 

Il Regolamento indica quando l’intervento della Commissione Tecnica Nazionale nei vari settori di attività dell’Associazione è obbligatorio. Ciò non esaurisce le attribuzioni dei membri della Commissione Tecnica Nazionale, cui possono essere affidati dagli organi nazionali di indirizzo e di coordinamento compiti specifici per il tramite del Segretario Tecnico Nazionale.  

 

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Art. 53 L’Ispettore delle Scuole di Paracadutismo (Art. 59 dello Statuto) 

1. Il Presidente Nazionale nomina l’ispettore delle scuole di paracadutismo, sentito il parere del Consiglio Nazionale.    2. L’ispettore delle scuole di paracadutismo risponde al Presidente Nazionale ed ha il compito di verificare che le strutture scolastiche operino in aderenza alle vigenti disposizioni. 

3. L’ispettore delle scuole è coadiuvato da personale designato di volta in volta dal Presidente Nazionale, opera in stretto contatto con i Segretari Generale, Tecnico ed Amministrativo, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. 

Art. 54 Relazione annuale  1. Il Segretario Tecnico Nazionale presenta alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Nazionale per l’approvazione una dettagliata relazione dell’attività paracadutistica svolta nell’anno precedente alla prima riunione nell’anno successivo.  

2. La relazione di cui al comma precedente viene allegata al rendiconto annuale. 

CAPO  II SPORT,  STAMPA  E  PROPAGANDA (Artt. da 64 a 66 dello statuto) 

Art. 55 Il Centro Sportivo (Art. 61 dello Statuto)  1. L’Associazione costituisce un proprio centro sportivo per l’organizzazione o la partecipazione a manifestazioni sportive a livello nazionale, quando non sia conveniente incaricare una o più Sezioni. 

 

2. Il Presidente Nazionale nomina il direttore del Centro Sportivo in attuazione di una delibera del Consiglio Nazionale. Il direttore del Centro Sportivo risponde al Segretario Generale. 

3. Il Centro Sportivo ha  proprie disposizioni regolamentari predisposte dalla Segreteria Generale.    

Art. 56 Stampa e Propaganda (Art. 62 dello Statuto) 

1. L’Ufficio Stampa e Propaganda è retto da un socio nominato dal Consiglio Nazionale su proposta  del Segretario Generale e risponde al Presidente Nazionale che ne stabilisce le norme per l’organizzazione ed il funzionamento. 

2. L’Ufficio Stampa e Propaganda ha il compito di: a. raccogliere e ordinare articoli di stampa, pubblicazioni e testimonianze riferentesi ai paracadutisti; b. compilare e tenere aggiornato l’elenco dei Caduti in guerra e dei Caduti in pace e l’elenco dei decorati al valore militare e dei decorati al valore civile; c. promuovere riunioni, conferenze, manifestazioni, realizzazioni di documentari cinematografici, radiofonici, televisivi e simili, tendenti a propagandare il paracadutismo;

 

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d. commemorare date, fatti e avvenimenti relativi al paracadutismo e che con il paracadutismo hanno relazione; e. curare la stampa e l’edizione di quelle pubblicazioni di cui l’Associazione voglia assumere la paternità ed il patrocinio; f. promuovere la raccolta di oggetti e documenti storici da destinare al Museo dei Paracadutisti presso la caserma “Gamerra” di Pisa.  

Art. 57 Rivista “Folgore” (Art. 63 dello Statuto)

  1. La rivista “Folgore” è l’organo di stampa dell’Associazione. 

2. Il direttore responsabile dell’organo di stampa, nominato dal Consiglio Nazionale, deve essere iscritto all’Associazione. 

3. La linea editoriale dell’organo di stampa è stabilita dal Consiglio Nazionale.  Il Presidente Nazionale vigila sull’attuazione della linea editoriale.  Il Segretario Generale dà attuazione alla linea editoriale nel quadro delle sue responsabilità. 

4. Il direttore responsabile dell’organo di stampa risponde al Presidente  Nazionale e sceglie i collaboratori fissi ed occasionali nonché i loro scritti, organizza la redazione, pubblica i comunicati ufficiali dell’Associazione su disposizione del Presidente Nazionale. 

5. In osservanza alle disposizioni del Testo Unico sulle Imposte sul reddito, le spese e le entrate dell’organo di stampa fanno parte integrante del bilancio nazionale dell’Associazione evidenziate in apposito conto di sviluppo separato. 

CAPO  III INIZIATIVE A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE  (Art. 2 c. 1, lett. f) dello Statuto) 

Art. 58 Protezione Civile ANPd’I (Art. 2 lett. f) dello Statuto) 

A seguito delle delibere dell’11 luglio 2009 e del 10 marzo 2012 del Consiglio Nazionale  l’Associazione si è dotata di un proprio Organismo di Protezione Civile, provvisto di apposito Regolamento. 

Il Coordinatore Nazionale della Protezione Civile ANPd’I (CNPC) e del Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale dell’Associazione. 

Il Coordinatore Nazionale di Protezione Civile ANPd’I, ove necessario, presenzierà alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.      

 

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TITOLO  VI AMMINISTRAZIONE  E  RENDICONTO 

CAPO  I AMMINISTRAZIONE  DELLA  SEZIONE (Artt. da 65 a 68 dello Statuto) 

Art.  59 Autonomia amministrativa e patrimoniale (Artt. 20 e 65, c. 1, dello Statuto)  1. L’autonomia amministrativa e patrimoniale, sancita dagli artt. 20 e 65, c. 1, dello Statuto conferisce alle Sezioni autonome capacità di reperimento delle entrate e di effettuazione delle spese nel rispetto della normativa civilista e fiscale, delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e delle disposizioni generali di coordinamento emanate dal Presidente Nazionale previa delibera del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva Nazionale e delle disposizioni tecniche di coordinamento emanate dal Segretario Amministrativo. 

2. 2. Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Presidente di Sezione è l’amministratore della Sezione e, come tale, è responsabile verso i soci della Sezione e verso i terzi della gestione amministrativa e patrimoniale della Sezione.   Art. 60 Il patrimonio (Art. 64 dello Statuto)  1. Il patrimonio della Sezione di cui all’art. 64 dello Statuto è costituito dai beni acquisiti o conferiti per il perseguimento degli scopi istituzionali. 

2. Tutti i beni durevoli sono iscritti ad inventario. Dall’inventario deve risultare la destinazione dei beni ed il responsabile dell’utilizzazione. I beni di consumo sono iscritti in appositi registri di carico e scarico. 

3. I beni durevoli sono ammortizzati. L’ammortamento dei paracadute e dell’altro materiale aviolancistico deve essere fatto sulla base della loro vita operativa e tenendo conto delle esigenze di sostituzione.  Art. 61 La gestione amministrativa (Artt. 20, 22, lett. d), e 65 dello Statuto)  1. Le entrate e le spese devono trovare riferimento nel bilancio previsionale di esercizio di cui all’art. 63 del Regolamento, approvato dall’Assemblea di Sezione.  Le spese non possono superare l’importo degli stanziamenti indicati nel bilancio previsionale.  Eventuali nuove esigenze o sfondi devono essere approvati dall’Assemblea di Sezione. 

2. L’impianto amministrativo e contabile interno, previsto dagli artt. 20, 22 lett. d), e 66, cc. 1 e 2, dello Statuto, forma oggetto di apposite disposizioni tecniche di coordinamento emanate dal Segretario Amministrativo. 

Art. 62 Il rendiconto generale annuale (Art. 66, c. 3, dello Statuto)  1. Il bilancio consuntivo di cui all’art. 66, c.3, dello Statuto, denominato d’ora in poi rendiconto generale annuale, è presentato dal Consiglio Direttivo di Sezione all’Assemblea di Sezione per l’approvazione entro i termini stabiliti dall’art. 19, c. 3, dello Statuto. 

 

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2. Il rendiconto generale annuale espone le risultanze finanziarie ed economiche della gestione amministrativa ed evidenzia, con la relazione sulla gestione del Presidente di Sezione, le attività svolte nel corso dell’anno per il perseguimento degli scopi statutari in relazione agli obiettivi programmati.  Con riferimento alle disposizioni del Testo Unico sulle Imposte dirette, il rendiconto comprende la gestione della scuola di paracadutismo, del centro operativo attività paracadutistica e delle altre gestioni istituzionali che operano nell’ambito della Sezione con propria struttura, riportando le singole risultanze su conti di sviluppo separati.  Il rendiconto deve dimostrare l’assenza del fine di lucro prescritta dall’art. 2, c.1, dello Statuto esponendo nella relazione sulla gestione la programmazione dell’impiego per fini istituzionali dell’eventuale avanzo economico. 

3. Il rendiconto generale annuale è accompagnato dalla relazione del Revisore di Sezione. 

4. Nella riunione dell’Assemblea di Sezione per l’approvazione del rendiconto generale annuale, dopo la relazione del Presidente di Sezione, possono intervenire i membri del Consiglio Direttivo per illustrare singoli aspetti di competenza della gestione rendicontata. Infine il Revisore di Sezione comunica, con le motivazioni, il giudizio dell’organo di controllo, sintetizzando il contenuto della relazione di cui al precedente comma 3. 

5. La mancata approvazione del rendiconto generale annuale con mozione motivata comporta la decadenza dalla carica del Presidente di Sezione, degli altri membri del Consiglio Direttivo e del Revisore di Sezione.  Se i motivi della mancata approvazione sono amministrativo-contabili il Presidente può chiedere, per il tramite del Presidente Nazionale, la verifica del rendiconto al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori e riconvocare l’Assemblea di Sezione per il voto definitivo entro trenta giorni dalla prima delibera.  Dopo il diniego di approvazione il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale propone la nomina di un Commissario al Consiglio Nazionale, con l’unico scopo di riconvocare l’Assemblea di Sezione per il voto definitivo entro sessanta giorni dalla prima delibera. Nell’intervallo di tempo fra la prima mancata approvazione, e la decisione definitiva dopo la verifica del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, il Presidente di Sezione, i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore di Sezione restano in carica per l’ordinaria amministrazione. 

6. I soci devono avere la possibilità di prendere visione dei dati di bilancio contestualmente all’invio della lettera di convocazione dell’Assemblea di Sezione. 

Art. 63 Il bilancio previsionale di esercizio annuale e la programmazione (Art. 66, c. 3, dello Statuto)  1. Il bilancio preventivo di cui all’art. 66, c. 3, dello Statuto denominato d’ora in poi rendiconto previsionale di esercizio annuale è presentato dal Consiglio Direttivo di Sezione all’Assemblea di Sezione per l’approvazione nella stessa riunione di cui all’art. 62, c.1 del Regolamento. 

2. Il rendiconto previsionale di esercizio annuale espone la previsione delle entrate e la programmazione delle spese per l’anno successivo a quello del rendiconto generale annuale nonché i risultati finanziari ed economici attesi ed evidenzia, con la relazione programmatica del Presidente di Sezione, gli obiettivi e le linee strategiche per il perseguimento degli scopi dello Statuto rapportati all’attività della Sezione e non limitati all’arco temporale dell’anno oggetto della previsione. I dati previsionali sono basati sulle risultanze dell’anno precedente.    

3. Il rendiconto previsionale di esercizio annuale è accompagnato da una relazione del Revisore di Sezione. 

 

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4. Il rendiconto previsionale di esercizio annuale deve garantire l’equilibrio economico. 

5. In caso di mancata approvazione del rendiconto previsionale di esercizio annuale valgono le disposizioni di cui all’art. 62, c. 5, del Regolamento. 

6. L’Assemblea di Sezione può approvare con modifiche il rendiconto previsionale di esercizio annuale. In tal caso, il Consiglio Direttivo di Sezione deve verificare la compatibilità delle modifiche con l’equilibrio economico gestionale e ripresentare, per l’approvazione definitiva, il rendiconto previsionale di esercizio annuale all’Assemblea entro 30 giorni con o senza le modifiche votate nella prima delibera.  

7. Con la delibera definitiva sul rendiconto previsionale di esercizio annuale l’Assemblea di Sezione ratifica le entrate accertate e le spese impegnate dal 1° gennaio dell’anno oggetto di previsione, fatte salve le eventuali responsabilità degli amministratori. 

8. I soci devono avere la possibilità di prendere visione del rendiconto previsionale di esercizio annuale contestualmente all’invio della lettera di convocazione dell’Assemblea di Sezione.  

 

CAPO  II AMMINISTRAZIONE  DEL  GRUPPO  REGIONALE (Art. 65, c. 2, dello Statuto) 

Art. 64 Finanziamento delle attività del Gruppo Regionale (Art. 65, c. 2, dello Statuto)  1. Ai sensi dell’art. 65, c. 2, dello Statuto, le somme versate dalle Sezioni in proporzione al numero dei soci di ciascuna per il finanziamento delle attività del Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale sono versate su un fondo a disposizione del Consigliere Nazionale stesso. 

2. La Consulta di Gruppo Regionale stabilisce la quota pro-capite da moltiplicare per il numero dei soci di ciascuna Sezione. L’importo risultante viene versato sul fondo di cui al precedente c. 1.  

Art. 65 Spese di funzionamento (Art. 65, c. 2 dello Statuto)  1. Sul fondo a disposizione del Gruppo Regionale gravano: a) le spese di trasferta del Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale per atti e fatti interessanti il gruppo stesso; b) le spese postali, telegrafiche, telefoniche, di cancelleria e simili sostenute dal Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale, per il funzionamento del gruppo; c) le altre spese deliberate dalla Consulta del Gruppo Regionale per il funzionamento del Gruppo Regionale. 

2. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale registra le entrate e le uscite su un apposito libro giornale e conserva i relativi documenti giustificativi. 

Art. 66 Rendiconto  1. Il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale presenta il rendiconto delle spese alla Consulta di Gruppo Regionale in occasione della prima riunione dopo la chiusura dell’esercizio. 

2. La mancata approvazione del rendiconto costituisce atto di censura per il Consigliere Nazionale di cui il Consiglio Nazionale deve essere informato.

 

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CAPO  III AMMINISTRAZIONE NAZIONALE (Artt. da 65 a 68 dello Statuto) 

Art. 67 Limiti dell’amministrazione nazionale (Artt. 20 e 65, c. 1, dello Statuto)  1. In relazione all’autonomia amministrativa e patrimoniale delle Sezioni, sancita dagli  artt.  20 e 65,  c. 1, dello Statuto e definita dall’art. 59 del Regolamento, l’amministrazione nazionale riguarda le entrate e le spese riferite al funzionamento generale dell’Associazione che esulano dalla competenza delle Sezioni.  2. Ai sensi degli artt. 39 e 40 dello Statuto, il Presidente Nazionale è l’amministratore dell’Associazione a livello nazionale, con facoltà di delega al Segretario Amministrativo. 

Art. 68 Il patrimonio (Art. 64 dello Statuto)  1. Il patrimonio dell’Associazione a livello nazionale di cui all’art. 64 dello Statuto è costituito dai beni mobili e immobili direttamente utilizzati per le esigenze funzionali degli organi associativi nazionali. 

2. Tutti i beni durevoli sono iscritti ad inventario a cura del Segretario Amministrativo.  Dall’inventario deve risultare la destinazione dei beni ed il responsabile dell’utilizzazione. I beni di consumo sono iscritti in appositi registri di carico e scarico. I beni durevoli sono ammortizzati. 

Art. 69 La gestione amministrativa (Artt. 41, 42, 49 e 65, c. 1, dello Statuto)  1. Le entrate e le spese devono trovare riferimento nel bilancio previsionale di esercizio di cui all’art. 71 del Regolamento approvato dall’Assemblea Nazionale. Le spese non possono superare l’importo degli stanziamenti indicati nel bilancio previsionale. Eventuali nuove esigenze o fondi devono essere approvati in via preventiva dal Consiglio Nazionale e ratificati dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.  2. L’impianto amministrativo-contabile dell’amministrazione nazionale dell’Associazione previsto dall’art. 65, c. 1, dello Statuto forma oggetto di disposizioni tecniche ed organizzative emanate dal Segretario Amministrativo.  3. Ai sensi dell’art. 42, c. 1, lett. c), dello Statuto, il Consiglio Nazionale delibera di volta in volta sull’erogazione dei fondi associativi iscritti nel bilancio previsionale d’esercizio quando il finanziamento riguarda singole attività istituzionali. Delibera una volta sola all’inizio dell’anno quando il finanziamento riguarda spese di funzionamento ordinario.  4. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente Nazionale impegna risorse autonomamente, previa consultazione anche informale con la Giunta Esecutiva Nazionale, con l’obbligo di chiedere la ratifica all’Assemblea Nazionale ordinaria. 

Art. 70 Il rendiconto generale annuale (Art. 66, c. 3, dello Statuto)  1. Il rendiconto generale annuale nazionale dell’Associazione è presentato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, all’Assemblea Nazionale annuale che, ai sensi dell’art. 35, c. 1, lett. a) dello Statuto si riunisce entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il 31 dicembre.

 

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2. Il rendiconto generale annuale espone le risultanze finanziarie ed economiche della gestione amministrativa ed evidenzia con la relazione sulla gestione del Presidente nazionale le attività svolte nel corso dell’anno per il perseguimento degli scopi statutari, in relazione agli obbiettivi programmati. In osservanza alle disposizioni citate nell’art. 44, c. 5, del Regolamento, il rendiconto comprende la gestione della rivista “Folgore” di cui all’art. 56 del Regolamento, riportandone le specifiche risultanze contabili su un apposito conto di sviluppo. Ai sensi dell’art. 65, c. 1, dello Statuto, sul rendiconto figurano anche i rendiconti delle Sezioni e del centro sportivo come conti d’ordine.  3. Il rendiconto annuale,  è accompagnato dalla relazione del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.  4. Nella riunione dell’Assemblea Nazionale per l’approvazione del rendiconto generale annuale, dopo la relazione del Presidente Nazionale, interviene il Segretario Amministrativo per illustrare i dati che formano il rendiconto. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori comunica con le motivazioni il giudizio del Collegio, sintetizzando il contenuto della relazione di cui al precedente comma 3.  5. La mancata approvazione del rendiconto generale annuale con mozione motivata comporta la decadenza del Presidente Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori.  In tal caso l’Assemblea elegge seduta stante un Commissario che ha l’unico compito di convocare entro trenta giorni una nuova assemblea straordinaria per eleggere i nuovi organi nazionali.  6. I Presidenti di Sezione devono avere la possibilità di prendere visione dei dati di bilancio contestualmente all’invio della lettera di convocazione dell’Assemblea nazionale. 

Art. 71 Il bilancio previsionale di esercizio annuale e la programmazione (Art. 66, c. 3, dello Statuto)  1. Il bilancio previsionale di esercizio annuale di cui all’art. 66, c. 3, dello Statuto è presentato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale, all’Assemblea Nazionale nella stessa riunione di cui all’art. 70, c. 1 del Regolamento.  2. Le disposizioni di cui all’art. 63, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Regolamento valgono anche per l’approvazione del bilancio previsionale di esercizio annuale dell’amministrazione nazionale, “mutatis mutandis” e con la variante di cui al comma seguente.  3. Il termine di ripresentazione all’Assemblea nazionale del bilancio previsionale di esercizio  annuale  riportato nell’art. 63, c. 6, del Regolamento è di sessanta giorni.  

Art. 72 Pubblicità dei bilanci  Il rendiconto generale annuale ed il bilancio previsionale di esercizio annuale dell’amministrazione nazionale sono pubblicati sulla rivista “Folgore”. 

TITOLO  VII IL  COMMISSARIAMENTO  CAPO  I IL  COMMISSARIAMENTO DELLA SEZIONE (Artt. 42 e 46 dello Statuto) 

Art.  73 Presupposti  1. Il commissariamento di una Sezione è l’ultimo tentativo di mantenere aperta una Sezione in procinto di cessare di operare, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. 2. L’incapacità o l’impossibilità di funzionamento si verificano per disaccordi in seno al Consiglio

 

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Direttivo di Sezione che ne bloccano l’attività, incapacità dell’Assemblea di nominare il nuovo Consiglio Direttivo dopo la mancata approvazione del rendiconto generale annuale o del  rendiconto previsionale di esercizio annuale, impossibilità di far fronte alle obbligazioni finanziarie, conflittualità interna generalizzata ed ogni altra situazione che non consente il libero formarsi della volontà collettiva dei soci della Sezione attraverso gli organi di Sezione.  

Art. 74  Delibera del commissariamento (Artt. 42, c. 1, lett. f) e 46, c. 1, lett. c) dello Statuto)  1. Ai sensi dell’art. 42, c. 1 lett. f), e dell’art. 46, c. 1, lett. c), dello Statuto, il commissariamento di una Sezione viene deliberato dal Consiglio Nazionale su motivata proposta della Giunta Esecutiva Nazionale al termine del procedimento di cui all’art. 76 del Regolamento.  2. Contestualmente alla delibera di commissariamento, il Consiglio Nazionale nomina il Commissario straordinario di Sezione che deve essere un socio ordinario designato dalla Giunta Esecutiva Nazionale su proposta del Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale di cui fa parte la Sezione.  3. Il commissariamento della Sezione non può superare i sei mesi e deve essere immediatamente comunicato a tutti gli organi associativi. 

Art. 75  Il Commissario Straordinario di Sezione  1. Il Commissario, straordinario di Sezione esautora tutti i titolari delle cariche sociali ed assume la direzione dell’attività per l’ordinaria amministrazione.  Prende le iniziative necessarie per rimuovere le cause che hanno condotto all’incapacità o all’impossibilità di funzionamento della Sezione.  Completa la ricostruzione e la riorganizzazione della Sezione convocando l’Assemblea di Sezione per l’elezione dei titolari delle cariche sociali.  2. Il Commissario straordinario di Sezione può farsi coadiuvare da fiduciari per l’assolvimento del compito.  3. Il Commissario straordinario rappresenta la Sezione tranne quando viene svolta una funzione di rappresentanza della volontà dei soci.  4. Il Commissario straordinario di Sezione è assoggettato alla stessa disciplina prevista per il Presidente di Sezione.  

Art. 76  Procedimento di commissariamento  1. Hanno facoltà di avanzare motivate richieste di commissariamento alla Giunta Esecutiva Nazionale per il tramite del Presidente nazionale: a) l’Assemblea di Sezione; b) il Consiglio Direttivo di Sezione; c) il Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale di appartenenza della Sezione;  d) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale; e) il Presidente Nazionale.  2. La Giunta Esecutiva Nazionale inizia autonomamente il procedimento di commissariamento quando viene a conoscenza dell’esistenza dei presupposti di cui all’art. 73, c. 2, del Regolamento.  3. La Giunta Esecutiva Nazionale entro dieci giorni dall’arrivo della richiesta di commissariamento o prima di agire d’iniziativa dispone un sopralluogo per verificare le condizioni della Sezione.  Sulle basi delle risultanze del sopralluogo, la Giunta Esecutiva Nazionale delibera se proporre o meno il commissariamento al Consiglio Nazionale. 4. Dopo la delibera del Consiglio Nazionale, l’atto di commissariamento e di nomina del Commissario

 

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straordinario compete al Presidente Nazionale. Nell’atto di nomina devono essere indicati i presupposti del commissariamento ed i compiti del Commissario. 

Art. 77   Fine del commissariamento  1. Il commissariamento ha fine con la ricostituzione della struttura organizzativa della Sezione sancita dall’Assemblea di Sezione con l’elezione dei titolari delle cariche sociali. 

2. Il Commissario straordinario dà comunicazione ufficiale alla Giunta Esecutiva Nazionale del ripristino della normalità, accompagnata da una relazione dell’attività svolta.  La Giunta Esecutiva Nazionale informa il Consiglio Nazionale. 

3. Se il ripristino della normalità non avviene entro sei mesi, il Commissario straordinario decade e la Sezione cessa di esistere ai sensi dell’art. 29, c. 1, del Regolamento, a meno che non sia dimostrata l’inattività del Commissario.  In quest’ultimo caso si configurano i presupposti di necessità ed urgenza e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede d’iniziativa alla nomina di un nuovo Commissario straordinario il cui mandato non può superare i tre mesi. 

4. La fine del commissariamento deve essere immediatamente comunicata a tutti gli organi associativi.  

CAPO  II IL  COMMISSARIAMENTO  DEL  GRUPPO  REGIONALE E  DEGLI  ORGANI  ASSOCIATIVI  NAZIONALI 

Art. 78  Commissariamento del Gruppo Regionale (Artt. 42, c. 1, lett. f), e 46, c. 1, lett. c), dello Statuto)  1. Il commissariamento di un Gruppo Regionale ha lo scopo di superare una momentanea crisi organizzativa. 

2. Per il commissariamento del Gruppo Regionale valgono “mutatis mutandis” le norme di cui agli artt.  73, 74, 75 e 76 del Regolamento con le varianti di cui al seguente comma 3. 

3. Hanno facoltà di avanzare al Consiglio Nazionale motivate richieste di commissariamento del Gruppo Regionale: a) la Consulta di Gruppo Regionale; b) i membri della Giunta Esecutiva Nazionale.       La Giunta Esecutiva Nazionale inizia autonomamente il procedimento di commissariamento quando viene a conoscenza dei presupposti di cui al precedente comma 1. 

Art. 79  Commissariamento degli Organi Associativi Nazionali  1. La potestà di commissariare il complesso degli organi associativi nazionali è dell’autorità che approva lo Statuto dell’Associazione. 

2. In ambito associativo, solo l’Assemblea Nazionale può deliberare su una richiesta di commissariamento.   

 

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TITOLO  VIII IL  SISTEMA  DELLE  GARANZIE 

CAPO  I LA SANZIONE  DELLE  INFRAZIONI  DISCIPLINARI 

Art. 80  Le infrazioni disciplinari (Art. 69 dello Statuto)  1. Il socio commette infrazione disciplinare quando: a) viola con parole, scritti, atti, fatti ed omissioni le norme statutarie e regolamentari e quelle contenute nelle altre disposizioni interne ed esterne che regolano la vita associativa; b) non esegue o esegue con negligenza i compiti a lui affidati; c) tiene in ambito associativo e nella vita civile condotte in contrasto o incompatibili con gli scopi indicati dall’art. 2 dello Statuto; d) compie atti, fatti ed omissioni contrari alla vita ed all’indirizzo associativo. Le infrazioni devono sostanziarsi nella lesione o messa in pericolo di un interesse associativo sancito dallo Statuto. Deve essere provata la riferibilità psichica del fatto all’agente.  2. Il socio che commette infrazione disciplinare viene sottoposto ad un procedimento disciplinare, che deve concludersi, pena la decadenza, con un giudizio di condanna o di proscioglimento entro i termini indicati dal Regolamento.  I soci condannati per reati non colposi ed i soci che risultino nelle situazioni di cui all’art. 11, c. 2, dello Statuto vengono sottoposti a procedimento disciplinare per verificare l’esistenza dei requisiti di appartenenza all’Associazione. 

Art. 81  I provvedimenti disciplinari (Art. 70, c. 1, dello Statuto)  1. Il richiamo verbale di cui all’art. 70, c. 1, lett. a), dello Statuto viene inflitto quando le infrazioni sono di marginale pregiudizio agli interessi associativi.  La censura scritta di cui alla lett. b) della disposizione citata viene inflitta quando l’entità del pregiudizio pur superando la soglia della marginalità resta limitata.  La censura solenne di cui alla lett. c) della disposizione citata viene inflitta quando l’entità del pregiudizio arrecato è di portata più ampia senza investire interessi generali dell’Associazione.   2. La sospensione fino al massimo di un anno della attività aviolancistica di cui all’art. 70, c. 1, lett. d), dello Statuto, viene inflitta quando trattasi di infrazioni che riguardano tale settore e che non provocano grave pregiudizio agli interessi associativi. Può essere inflitta soltanto a soci che esplicano attività nel settore aviolancistico. 

3. La sospensione fino al massimo di un anno da ogni forma di vita associativa di cui all’art. 70, c. 1, lett. e), dello Statuto, viene inflitta quando le infrazioni recano grave pregiudizio alla vita associativa. 

4. L’espulsione dall’Associazione di cui all’art. 70, c. 1, lett. f), dello Statuto, viene inflitta in caso di infrazione che lede o mette in grave pericolo un interesse vitale dell’Associazione.  

Art. 82  Giurisdizione (Art. 20, c. 1, , Art. 41, Art. 51, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 69, Art. 70, Art. 71 e Art. 72, dello Statuto)  1. Per i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 70 dello Statuto è competente a giudicare in primo grado: a) il Presidente di Sezione o il Consiglio Direttivo di Sezione, per tutti i soci della Sezione;

 

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b) il Consigliere Nazionale del Gruppo Regionale per tutti i soci delle Sezioni del Gruppo Regionale, ivi compresi i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore di Sezione, esclusi i Presidenti delle Sezioni. 

2. Per tutti i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 70, c. 1, dello Statuto e per verificare l’esistenza dei requisiti di appartenenza all’Associazione dei soci che hanno subito una condanna penale ai sensi dell’art. 69 dello Statuto è competente a giudicare in primo grado il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Garanti è competente a giudicare in unico grado di giudizio per il singolo membro dello stesso Collegio deferito per i provvedimenti e le verifiche di cui al periodo precedente. 

3. È competente a giudicare in secondo grado in merito alle decisioni degli organi giudicanti di primo grado: a) il Collegio dei Probiviri; b) il Collegio dei Garanti: per le decisioni del Collegio dei Probiviri. 

4. È competente al deferimento al Collegio dei Probiviri: a) il Presidente di Sezione o il Consiglio Direttivo di Sezione per tutti i soci della Sezione; b) il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale per tutti i soci delle Sezioni del Gruppo Regionale; c) il titolare di una carica nazionale: per i soci addetti al rispettivo settore tecnico-funzionale. È competente al deferimento al Collegio dei Probiviri il Presidente Nazionale per tutti i soci. Il Presidente Nazionale può essere deferito al Collegio dei Garanti dal Vice Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale.  L’organo deferente si identifica con l’organo giudicante quando la competenza a giudicare è del Presidente di Sezione, del Consiglio Direttivo di Sezione, del Consigliere Nazionale.  

CAPO  II IL  PROCEDIMENTO  DISCIPLINARE 

Art. 83  Requisiti della denuncia di infrazione disciplinare  1. La denuncia deve essere presentata per iscritto e firmata e deve: a) riferirsi a fatti ed atti concreti che realizzano l’infrazione e non a mere ipotesi sulle occasioni che le circostanze potrebbero aver offerto all’accusato; b) identificare chiaramente il presunto autore o i presunti autori dell’infrazione; c) indicare le prove o gli indizi convincenti anche allegando documenti e referti e, se ci sono, indicare i testimoni e le persone informate sui fatti. La mancanza di uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), rende non valida la denuncia presentata. 

2. Non sono ammesse le denunce generiche o di tipo ambientale. Non sono ammesse le denunce contenenti considerazioni personali, apprezzamenti ed insulti nei confronti dell’accusato. Le denunce anonime non sono prese in considerazione. 

Art. 84  Il procedimento di deferimento  1. I soci possono denunciare le infrazioni disciplinari di cui all’art. 69 dello Statuto, come specificate nell’art. 80, c. 1, del Regolamento, all’organo competente al deferimento del denunciato indicato nell’art. 82, c. 4, del Regolamento. 

2. L’organo competente al deferimento esegue accertamenti sommari per verificare la validità della denuncia.  Se la denuncia avente i requisiti di cui all’art. 83 del Regolamento, risulta non manifestatamente

 

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infondata, l’organo competente al deferimento la invia, entro dieci giorni dalla ricezione, all’organo giudicante competente per giurisdizione secondo la gravità del provvedimento disciplinare che la presunta infrazione comporta, dandone avviso al denunciato con la specificazione degli addebiti contestati. 

3. L’organo giudicante quando ritiene che la denuncia ricevuta comporti un provvedimento disciplinare che esula dalla sua competenza, invia gli atti all’organo giudicante competente, informando l’organo deferente e il denunciato. 

4. L’organo competente al deferimento può attivarsi d’iniziativa quando viene a conoscenza di un’infrazione commessa da un socio della circoscrizione di sua competenza.  In tal caso nel deferimento deve indicare la fonte della notizia che non può essere una lettera anonima. L’atto di deferimento ha i requisiti della denuncia.  

Art. 85  Il giudizio di primo grado  1. I membri del Collegio giudicante hanno l’obbligo di astenersi dal giudizio quando sono legati da vincoli di parentela con una delle parti, hanno deposto come testi nell’istruttoria, hanno un interesse personale e diretto al giudicato e, facoltativamente, in ogni caso in cui lo ritengono necessario ai fini dell’equità del giudicato stesso. Se non lo fanno, il socio deferito può proporre motivata istanza di ricusazione al Collegio giudicante di secondo grado. I membri del Collegio astenuti o ricusati sono sostituiti a cura del Presidente del Collegio.  

2. Il Presidente del Collegio, ricevuto il deferimento, provvede senza indugio a designare e convocare i membri del Collegio giudicante.  Il Collegio giudicante si riunisce entro venti giorni dalla ricezione del deferimento, ratifica le eventuali astensioni e nomina nel suo seno, ove necessario e/o opportuno, un relatore cui è affidata l’istruttoria formale del giudizio.  Il Presidente del Collegio invia al presunto responsabile una comunicazione preliminare con indicazione della composizione del Collegio giudicante, dell’eventuale relatore e dell’eventuale udienza di comparizione. Il relatore può interrogare il presunto responsabile e le persone che possono essere informate sui fatti, assumere prove mediante l’escussione di testi, assumere prove mediante l’acquisizione di documenti e referti, chiedere un supplemento di informazioni all’organo deferente, condurre e disporre accertamenti vari. I soci sono obbligati ad aderire alle richieste del relatore.  Nell’espletamento dei suoi compiti, il relatore può fissare termini non inferiori a dieci giorni e non superiori a trenta giorni. In ogni caso, l’istruttoria formale non può durare più di sessanta giorni dalla data del ricevimento del deferimento.  Il Collegio può delegare i propri poteri istruttori per ogni singolo caso e, con mandato, a soci di sua fiducia. 

3. La decisione del Collegio deve risultare da un motivato provvedimento che faccia risultare anche formalmente la sintesi del contraddittorio col presunto responsabile.  Il provvedimento viene inviato all’organo deferente entro venti giorni dalla delibera. Questi provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, alla notifica al convenuto in giudizio ed alla comunicazione al Presidente Nazionale.  Decorsi i termini per la presentazione del ricorso all’organo giudicante di secondo grado, l’organo deferente dà immediatamente esecuzione al provvedimento. 

4. Il presunto responsabile può farsi assistere in ogni fase del procedimento da un socio di sua fiducia. 

5. Le riunioni, gli atti e le deliberazioni del Collegio debbono essere verbalizzati e trascritti sul registro dei verbali aggiornato a cura del Presidente del Collegio e conservato presso la Segreteria Generale, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto. 

 

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6. I termini indicati nei commi precedenti sono perentori. La loro scadenza provoca la decadenza del procedimento. Tutti i sopracitati termini sono sospesi dal 1° al 31 del mese di agosto. 

7. I giudizi si conformano ai principi generali giurisprudenziali recepiti dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. 

Art. 86  Il ricorso (Art. 71 dello Statuto)  1. Ai sensi dell’art. 71, c. 2, dello Statuto, il ricorso al Collegio giudicante di secondo grado dell’interessato, dell’organo deferente e del Presidente Nazionale deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal Collegio giudicante di primo grado per il tramite dell’organo che ha effettuato il deferimento.  Questi inoltra il ricorso senza ulteriori atti entro dieci giorni dal ricevimento. 

2. Il ricorso si sostanzia nella presentazione di una memoria di confutazione delle motivazioni che stanno alla base del provvedimento adottato dal Collegio giudicante di primo grado. Possono anche essere presentati nuovi elementi di fatto connessi con la vicenda. 

3. Nei casi di cui ai precedenti commi l’organo deferente e il Presidente Nazionale possono ricorrere in via incidentale al collegio giudicante di secondo grado.  In caso di accoglimento del ricorso incidentale, è possibile l’aggravamento della sanzione irrogata.  

Art. 87  Il giudizio di secondo grado  1. Il giudizio di secondo grado si svolge con lo stesso procedimento e gli stessi termini perentori di cui all’art. 84 del Regolamento, con le varianti indicate nei commi seguenti. 

2. L’istruttoria formale di cui all’art. 83, c. 2 del Regolamento è facoltativa, a meno che il ricorrente non abbia presentato nuovi elementi di fatto.  L’istruttoria formale di secondo grado non può essere delegata. 

3. Il ricorrente può inviare un’ulteriore memoria difensiva o può chiedere di essere sentito dal Collegio giudicante.   

Art. 88  La ricusazione  1. L’istanza di ricusazione deve essere trasmessa dal presunto responsabile al Collegio giudicante di secondo grado entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione preliminare di cui all’art. 84, c. 2, del Regolamento. 

2. La richiesta di ricusazione deve essere inoltrata dall’organo deferente al Collegio giudicante di secondo grado entro dieci giorni dalla ricezione. 

3. Il Collegio giudicante di secondo grado decide entro dieci giorni e notifica la sua decisione entro dieci giorni al Collegio giudicante di primo grado ed al presunto responsabile. La decisione è definitiva. 

4. Durante il procedimento di ricusazione il procedimento disciplinare è sospeso. La mancata decisione entro i termini indicati comporta l’accoglimento automatico della richiesta di ricusazione. 

5. La ricusazione non può essere proposta quando il grado di giudizio è  unico.  

 

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CAPO  III IL  GIURÌ  D’ONORE (Artt. 32 e 54 dello Statuto) 

Art.  89 Controversie insorte fra soci a livello nazionale (Art. 52 c. 1, lett. c), dello Statuto)  1. Le controversie insorte per motivi personali fra soci appartenenti a Sezioni di Gruppi Regionali diversi, fra Presidenti di Sezione, fra un Presidente di Sezione e un socio, fra i Consiglieri Nazionali, fra un Consigliere Nazionale e un socio, fra i titolari delle cariche e degli incarichi nazionali e fra questi ultimi e un Consigliere Nazionale o un Presidente di Sezione o un socio, possono essere risolte con un lodo arbitrale del Collegio dei Probiviri costituito in Giurì d’Onore qualora le parti ne facciano esplicita richiesta, dichiarando di rimettersi alle decisioni di tale organo. 

2. Le controversie fra i soci, di cui al precedente comma 1, insorte per motivi d’ufficio sono di competenza del Giurì d’Onore di cui al già citato comma qualora una delle parti ne richieda il lodo. 

3. La richiesta d’intervento è avanzata per il tramite del Presidente Nazionale. 

4. Le parti rimettono al Giurì d’Onore una memoria scritta dei fatti in contestazione e, a richiesta, espongono verbalmente le loro ragioni a tale organo. 

5. Il Giurì d’Onore è composto da tre membri del Collegio dei Probiviri. 

6. Il lodo del Giurì d’Onore viene verbalizzato e trascritto sul libro dei verbali del Collegio dei Probiviri e viene comunicato per iscritto alle parti con la motivazione entro quindici giorni dall’emissione. 

CAPO  IV RECLAMO  GERARCHICO  E  RIESAME  DEI  CASI  DI  ESPULSIONE (Artt. 58, 76 e 77 dello Statuto) 

Art.  90 Reclamo gerarchico (Artt. 73 e 74 dello Statuto)  1. Il reclamo gerarchico ai sensi dell’art. 73, c. 1, dello Statuto contro le decisioni degli organi associativi che non rivestono carattere disciplinare è ammesso quando l’atto contestato lede, per eccesso di potere, un interesse personale del socio. 

2. Il reclamo debitamente motivato e documentato viene presentato dall’interessato, pena la decadenza del diritto, entro trenta giorni dell’avvenuta notifica della decisione impugnata all’organo che ha emesso il provvedimento.  Quest’ultimo deve inoltrarlo alle autorità di cui all’art. 73, c. 2, dello Statuto munito delle proprie osservazioni, anche se lo ritiene manifestamente infondato. 

3. La decisione delle autorità di cui all’art. 73, c. 2, dello Statuto è definitiva salva restando l’azione per infrazione disciplinare. 

Art. 91 Riesame casi di espulsione (Art. 55, c. 5)  1. Il Collegio dei Garanti procede al riesame dei casi di espulsione passati in giudicato quando il richiedente produce elementi nuovi anche sotto il profilo giuridico e giurisprudenziale.

 

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La richiesta di riesame viene presentata al Presidente Nazionale che la inoltra al Collegio dei Garanti dopo averla corredata degli atti relativi al provvedimento di espulsione.    

TITOLO  IX DISPOSIZIONI  VARIE,  TRANSITORIE  E  FINALI 

CAPO  I  -  DISPOSIZIONI  VARIE 

Art. 92 Assistenza (Art. 2, c. 1, lett. g) dello Statuto) 

1. Per l’assistenza ai soci di cui all’art. 2, c. 1, lett. g), dello Statuto è istituito un fondo nazionale alimentato da versamenti dei soci. 

2. Le modalità di gestione del fondo sono riportate in appositi disposizioni regolamentari approvate dal Consiglio Nazionale. 

Art. 93 Feste sociali (Art. 3 dello Statuto)  1. Il 23 ottobre ricorre l’anniversario della battaglia El Alamein. Tutte le Sezioni sono tenute a commemorare tale avvenimento  partecipando alla Festa della Specialità che si svolge tutti gli anni presso la Brigata Paracadutisti “Folgore”.  In caso di assenza di rappresentanza con labaro dovrà essere fornita valida e comprovata giustificazione alla Presidenza Nazionale.    2. Il 29 settembre ricorre la festa di San Michele Arcangelo, patrono della  Specialità dei paracadutisti militari. Patrona dell’Associazione è Santa Gemma Galgani che si festeggia il 16 maggio.  

Art. 94 Raduno Nazionale (Art. 3, c. 1, dello Statuto)  1. La data e la località del Raduno Nazionale vengono stabilite di volta in volta dall’Assemblea Nazionale nel corso dei lavori dell’Assemblea stessa quando una Sezione si proponga per l’organizzazione.  2. L’organizzazione del Raduno è affidata dal Consiglio Nazionale, ad un comitato organizzatore del quale sono membri di diritto con funzioni di impostazione e di controllo il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo.  Fanno parte del comitato organizzatore: il Consigliere Nazionale di Gruppo Regionale e il Presidente della Sezione nel cui territorio avrà luogo il Raduno. In seno a tale comitato verrà eletto un Presidente che ne coordina le attività.  3. Il finanziamento del raduno è a carico della Sezione richiedente.  Il Consiglio Nazionale delibera il contributo da erogare  ai sensi dell’art. 42, c. 1, lett. c), dello Statuto.  4. Tutti gli organi sociali devono promuovere al massimo la partecipazione al Raduno tenendo presente che esso riguarda tutti i Paracadutisti d’Italia anche se non iscritti all’Associazione.  Deve essere anche promossa la partecipazione di autorità civili e militari, familiari dei soci, congiunti dei caduti, amici dei paracadutisti e dei cittadini in genere.  5. Il comitato organizzatore deve: a) a) presentare al Consiglio Nazionale il programma e relativo bilancio preventivo per l’approvazione;

 

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b) prendere contatti con autorità, enti, ditte varie per la disponibilità di locali, mezzi, personale, etc. necessari al regolare svolgimento delle manifestazioni; c) provvedere alla compilazione dell’elenco degli invitati, all’ordinazione di medaglie ricordo, distintivo, ecc., per i radunisti; d) provvedere agli alloggiamenti, vettovagliamento, trasporto dei radunisti; e) procedere alla liquidazione delle spese, nei limiti dei fondi stanziati; f) presentare al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo ed una breve relazione dalla quale risultino i dati essenziali del Raduno, eventuali disservizi rilevati, osservazioni varie. 

Art. 95 Altre disposizioni varie (Artt. da 75 a 78 dello Statuto)  1. Le Sezioni che intendono effettuare gemellaggi con altre Sezioni sono tenute a informare la segreteria generale che provvederà per quanto di propria competenza. La segreteria generale costituirà un apposito albo, dove saranno riportate tutte le Sezioni gemellate, italiane ed estere. 

2. L’emblema dell’Associazione è costituito da un paracadute, attraversato da una folgore, sul quale stanno sovrapposti un’ala e un gladio come indicato nell’allegato n. 1 allo Statuto. L’emblema viene riportato sulla carta intestata, sia degli organi nazionali, sia quelli periferici, sui timbri e sigilli, sulle tessere, schede, libretti di volo e di lancio e su ogni altro documento associativo; viene inoltre, riportato su manifesti, targhe, cartelli, bracciali e su quanto altro indichi l’appartenenza all’Associazione.  Ogni altro emblema non ufficiale deve ritenersi irregolare. 

3. Il distintivo sociale, secondo il modello approvato, è costituito da un paracadute in campo azzurro, fiancheggiato da due ali ai lati del fascio funicolare. Le ali sono in metallo dorato, la calotta in smalto bianco. Il distintivo sociale va portato all’occhiello della giacca o del soprabito, comunque sul lato sinistro del petto.  Chi porta il distintivo deve, a richiesta, dimostrare il diritto a fregiarsene.  Ogni altro distintivo non ufficiale deve ritenersi irregolare. 

4. Le insegne vengono confezionate in stoffa di colore azzurro sul davanti e tricolore verticale (verde a sinistra) sul retro. Le parti metalliche, aste e traversini, sono in metallo bianco, i termini e le lance in metallo dorato. Ricami, lettere, cordonature e frange sono in colore giallo oro. La folgore che attraversa il fascio funicolare è di colore rosso sangue. 

5. Le insegne escono dalle sedi e si presentano in pubblico sempre con la scorta di due paracadutisti. Sia l’alfiere che la scorta devono essere abbigliati con copricapo regolamentare e abito associativo: giacca blu, pantaloni grigi, camicia di colore chiaro,  cravatta associativa e scudetto ANPd’I all’altezza del taschino sinistro della giacca. 

6. L’uniforme da aviolancio e ginnica è quella fissata dalla Segreteria Tecnica Nazionale. Il copricapo associativo è il basco amaranto con fregio dell’unità paracadutista di appartenenza. Per i soci aggregati, aspiranti e simpatizzanti, il fregio è quello dell’Associazione. Purtuttavia, coloro che durante la permanenza presso i Reparti in armi hanno indossato un copricapo differente da quello menzionato al sopracitato paragrafo, in alternativa, sono autorizzati a calzare il copricapo in uso presso il Reparto di appartenenza durante la loro permanenza (esempio: cappello alpino per i Reparti alpini, basco “caki” per gli appartenenti al primo periodo di ricostituzione delle Aviotruppe, basco “verde”  per coloro che hanno prestato  servizio dal 1960 al 1967, basco verde (scuro) per gli  appartenenti al Comsubin,  etc. 

7. L’Associazione ha un servizio di economato che provvede all’approvvigionamento di materiale, stampati e di quanto altro ha attinenza con la vita associativa le cui modalità gestionali sono riportate in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. 

 

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CAPO  II DISPOSIZIONI  TRANSITORIE  E  FINALI 

Art. 96 Differimento dell’incompatibilità fra le cariche 

Per i titolari “pro tempore” delle cariche sociali eletti prima dell’entrata in vigore dello Statuto le incompatibilità fra le cariche hanno effetto dal rinnovo delle cariche stesse per scadenza del mandato o per altre cause. 

Art. 97 Varianti al Regolamento ed allo Statuto  1. Per variare il Regolamento occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri del Consiglio Nazionale ed una maggioranza del 70% dei voti esprimibili ai sensi dell’art. 42, c. 1 lett. a) dello Statuto. 

2. Le proposte di varianti al Regolamento devono essere presentate, con le debite motivazioni, dai membri del Consiglio Nazionale nella riunione dell’organo precedente a quella in cui si delibererà sulla proposta. 

3. Le varianti al regolamento approvate dal Consiglio Nazionale entrano immediatamente in vigore, e devono essere comunque sottoposte all’Assemblea Nazionale per la ratifica nella prima riunione di tale organo dopo l’approvazione. 

4. Le proposte di varianti allo Statuto sono approvate dal Consiglio Nazionale con la stessa maggioranza qualificata di cui al precedente comma 1. 

5. La presentazione e l’approvazione delle proposte di varianti allo Statuto segue il procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 2. 

Art. 98 Interpretazione dello Statuto e del Regolamento (Art. 55 dello Statuto) 

1. Le controversie interpretative delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento devono essere formalizzate dal Presidente Nazionale e presentate al Consiglio Nazionale con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.  Il Consiglio Nazionale delibera se avanzare o meno richiesta di interpretazione vincolante al Collegio dei garanti ai sensi dell’art. 55 dello Statuto. 

2. La richiesta di interpretazione deve riguardare questioni di interesse generale rilevate dagli organi sociali nello svolgimento delle attività istituzionali. 

3. È fatta salva la facoltà del Consiglio Nazionale di chiedere all’Assemblea Nazionale l’interpretazione autentica della disposizione.  In tal caso la seduta dell’Assemblea Nazionale deve osservare le regole per le varianti allo Statuto. 

Art. 99 Entrata in vigore del Regolamento 

1. Ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo   all’approvazione del Consiglio Nazionale e alla ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale.  

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato in data 17 marzo 2007 dal Consiglio Nazionale e successive integrazioni. 

 

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Allegato A) al Regolamento Associativo    

ELEZIONI ALLE CARICHE NAZIONALI (Testo approvato dall’Assemblea Nazionale 1/2.IV.2000) e integrato:   a.) con le modifiche apportate nella riunione del C.N. del 13-12-2008

b.) con le modifiche apportate in sede di consiglio nazionale del 17-12-2011  per l’armonizzazione con le norme contenute nello Statuto 

A. Le elezioni alle cariche nazionali si svolgono ogni tre anni: 

1. nel corso dell’Assemblea Nazionale per: a. la Giunta Esecutiva Nazionale i cui componenti: - il Presidente Nazionale; - il Vice Presidente Nazionale; - il Segretario Generale; - il Segretario Tecnico; - il Segretario Amministrativo; presenti in un’unica lista che fa riferimento al Presidente Nazionale. b. il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. 

2. nel corso nella Consulta Regionale precedente l’Assemblea Nazionale elettiva (ciascuna consulta per le cariche di propria competenza) per:    a. Consigliere di Gruppo Regionale; b. Proboviro; c. Garante. 

B. In ordine all’iter da seguire vanno osservate le seguenti norme: 1. non oltre trenta giorni prima dell’Assemblea Nazionale elettiva dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale (Segreteria Generale) i nominativi dei candidati: - alla GEN tramite la sezione di appartenenza del candidato a Presidente Nazionale  - al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori tramite la Sezione di appartenenza dei candidati corredati da: - foglio matricolare, per coloro che hanno prestato servizio militare; - attestato di abilitazione al lancio dell’ANPd’I, per i soci aggregati; - certificato penale  di ciascun componente della GEN e del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori. 2. Per il controllo della regolarità delle candidature viene nominata dal Consiglio Nazionale una Commissione Elettorale (1 Presidente + 2 membri) che opererà presso la Presidenza Nazionale e valuterà: - preventivamente, l’ammissibilità delle candidature relative alla GEN e al Collegio Nazionale dei Revisori; - successivamente all’elezione, il possesso dei requisiti dei Consiglieri Nazionali, Probiviri e Garanti i cui requisiti saranno stati, comunque preventivamente esaminati in sede di Gruppo Regionale. 3. Le candidature alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Collegio Nazionale dei Revisori, se rispondenti ai requisiti previsti, verranno comunicate alle Sezioni. 

C. I voti espressi a favore dei soci non candidati devono considerarsi nulli.

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